Verifica di anomalia : la Stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi ed i costi dell’offerta – Giustificazioni in sede processuale : ammissibilità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 15.02.2021 n. 1361

4.3.2 .E’ dunque nel giusto il giudice di prime cure laddove sottolinea che il RUP “ha potuto esprimere il suo giudizio di congruità (…) sulla base di tutta la documentazione a disposizione della stazione appaltante”, avendo siffatta affermazione il senso di riportare la valutazione di anomalia nel suo corretto alveo, id est di una valutazione che sulla base di quanto indicato dall’offerente si articola in richieste di giustificazione aventi ad oggetto voci specifiche che più incidono sull’ammontare dell’offerta e che si presentino, ad un primo esame, non del tutto in linea con i costi medi. Ciò sulla base della chiara previsione di cui al comma 6 dell’art. 97 del codice dei contratti pubblici, a mente del quale la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che “in base ad elementi specifici” appaia anormalmente bassa.
4.3.3. In questa direzione la Sezione ha anche di recente affermato che: “la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, quest’ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi, a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali – da sole – potrebbero incidere in modo determinante sull’attendibilità dell’offerta complessiva, evitando di chiedere i giustificativi in relazione ad elementi marginali dell’offerta non in grado di incidere sulla complessiva congruità di essa” (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430).
Nel caso di specie il dubbio era proprio sull’elemento specifico del costo del lavoro e su questo l’amministrazione ha correttamente, oltre che ragionevolmente (avuto riguardo all’incidenza percentuale dello stesso), svolto la sua indagine.

[…]

se in sede giurisdizionale il concorrente classificatosi al secondo posto deduce l’inattendibilità dell’offerta per aspetti non specificatamente presi in considerazione dalla stazione appaltante, legittimamente l’aggiudicataria può difendersi in giudizio provvedendo a giustificare tali voci in sede processuale e, di conseguenza, il giudice è tenuto a pronunciare anche su tali aspetti in base al principio dell’art. 112 c.p.c. In pratica, l’introduzione di ulteriori elementi di giustificazione dell’offerta, rispetto a quelli oggetto della richiesta di chiarimenti della stazione appaltante – della quale l’appellante lamenta l’inammissibilità – discende proprio dalla tecnica difensiva utilizzata dalla ricorrente nel presente giudizio: ne consegue l’infondatezza della proposta doglianza” (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430).

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