Verifica di anomalia – Non può essere effetuata mediante comparazione con altre offerte (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 08.04.2021 n. 2843

Secondo giurisprudenza consolidata, “la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa – tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne […] per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo” (da ultimo Cons. Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690 ; ex multis 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007, n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945).

[rif. art. 97 d.lgs. n. 50/2016]

RISORSE CORRELATE