Verifica di anomalia sul costo del personale non dipendente – Legittimità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 03.12.2020 n. 7652

Resta salvo il potere dell’amministrazione di valutare l’anomalia dell’offerta anche in relazione al personale non dipendente, sebbene non possa assumersi quale parametro vincolante quello corrispondente ai minimi contrattuali, tenuto conto della facoltà per le parti di pattuire autonomamente il corrispettivo: ciò perché tale libertà di contrattazione deve comunque rispettare i limiti di una ragionevole remunerazione della prestazione professionale, ai fini della cui valutazione è legittimo assumere, sebbene come detto quale parametro non vincolante, la retribuzione contrattuale minima prevista per i lavoratori subordinati affidatari di analoghe mansioni (Cons. Stato, III, 25 marzo 2019, 1979).
[…]
Non rileva neanche l’argomentazione – spesa da Soplant in più parti dell’appello e qui unitariamente trattata – che l’offerta dell’appellante indichi, incontestatamente, un utile: non si tratta infatti qui di stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, in applicazione del noto principio giurisprudenziale secondo cui anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (tra tante, Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 269; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242; III, 22 gennaio 2016, n. 211; 10 novembre 2015, n. 5128), ma piuttosto di rilevare che l’esiguità del costo offerto da Soplant per la predetta tipologia di consulenti è del tutto carente di giustificazioni.

[rif. art. 97 d.lgs. n. 50/2016]