Riammissione in gara del concorrente escluso – Non comporta automatico subentro nel contratto – Riesercizio della verifica di anomalia da parte della Stazione Appaltante – Legittimità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 29.07.2021 n. 5609

5.2.2. Di regola, infatti, a fronte della riammissione alla gara residuano in capo alla stazione appaltante margini di ri-esercizio del potere di apprezzamento della serietà e sostenibilità dell’offerta.
Si tratta di potere schiettamente tecnico e non sindacabile in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1066), non potendo il giudice amministrativo compiere un’autonoma verifica di congruità dell’offerta e delle singole voci se non invadendo una sfera propria della pubblica amministrazione (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 29 gennaio 2017, n. 1465).
5.2.3. Pertanto, in definitiva, anche quando, unitamente all’esclusione dalla gara venga annullata, per illegittimità derivata, l’aggiudicazione ad altro concorrente, all’annullamento di questa aggiudicazione non consegue mai automaticamente la dichiarazione di inefficacia del contratto frattanto stipulato, dovendosi verificare che sia possibile, oltre che richiesto, il subentro nel contratto da parte del concorrente escluso e che l’aggiudicazione in favore di questi sia possibile senza necessità di rinnovare la gara o anche soltanto un suo segmento, come è per il caso di mancato esito favorevole del giudizio di anomalia ex art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016.