TAR Catania, 16.03.2020 n. 693
Il Consiglio di Stato ha precisato che “In materia di esclusione dalle gare pubbliche la dichiarazione resa dall’operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare “gravi illeciti professionali” può essere omessa, reticente o completamente falsa. V’è omessa dichiarazione quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come “grave illecito professionale”; v’è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; è, infine, configurabile la falsa dichiarazione se l’operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero” (sez. V, n. 7492/2019 e 5171/2019).
Fatta tale distinzione, lo stesso giudice d’appello ha rassegnato le possibili conseguenze sul piano degli effetti giuridici, precisando che “solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso.” (Cons. Stato, V, 5171/2019).
Orbene, applicando i citati principi alla vicenda qui in esame va ricordato che la società controinteressata – con riguardo alle gare indette (…) indicate nella propria domanda di partecipazione – si era limitata a menzionare lo scioglimento unilaterale del rapporto, le penalità e le decurtazioni subite, senza fornire alcuna indicazione circa le ragioni che hanno determinato l’adozione dei citati provvedimenti, e senza quindi consentire al Comune di Taormina di poter effettuare quelle valutazioni funzionali ad apprezzare l’affidabilità del concorrente. In altre parole, non ricorre l’ipotesi della “dichiarazione falsa”, che dà luogo all’automatica esclusione, ma piuttosto quella della dichiarazione incompleta (o reticente) che postula l’esercizio di una attività valutativa da parte della stazione appaltante.
Ed infatti, proprio con riferimento alla stessa impresa, ma a diversa gara d’appalto, questo Tribunale (Sez. I, sentenza n. 2235/2018) ha già avuto modo di specificare che “avuto riguardo alle plurime risoluzioni subite dalla controinteressata (ancorché sub iudice) e delle penali contrattuali dichiarate (le quali non risultano tutte giudizialmente contestate), ritiene il Collegio che la stazione appaltate era tenuta a compiere una doverosa valutazione sulla moralità professionale, di cui però non v’è traccia nel verbale di gara. (…) Inoltre, ai fini dell’art. 80, co. 5, lett. c), è necessaria una attività di giudizio della commissione che deve consistere, alla luce della documentazione in atti e di quella che eventualmente è necessario acquisire ai fini di una piena contezza dei fatti e della loro rilevanza, nel valutare se sussista o meno il grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico; questa valutazione discrezionale si deve concludere con un giudizio di sussistenza o insussistenza del grave illecito professionale supportato da motivazione, che, in caso di esclusione, deve essere congrua e in alcuni casi (individuati dalla giurisprudenza) rafforzata; il potere discrezionale si arresta a tale momento valutativo, in quanto, ove si accerti a seguito della detta attività, che il grave illecito professionale sussista, allora l’esclusione costituisce atto vincolato e dovuto. Orbene, in assenza di qualsivoglia riferimento anche alla sola valutazione effettuata dall’amministrazione sulla gravità e rilevanza nella gara in questione dei fatti dichiarati – valutazione che, giova ricordare, compete in via esclusiva all’amministrazione – rimane incontestata l’affermazione di parte ricorrente che la “valutazione è totalmente mancata”.”.
RISORSE CORRELATE
- Esclusione per omissione dichiarativa di informazioni rilevanti e condotta reticente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità dell’ operatore economico
- Differenza tra omessa e falsa dichiarazione ai fini della segnalazione ad ANAC e dell’ annotazione nel Casellario informatico
- Omissione, reticenza e falsità delle dichiarazioni : conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Dichiarazioni omesse , false o fuorvianti - Esclusione - Non è automatica - Occorre una valutazione in concreto della Stazione appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Falsa dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici
- Obblighi dichiarativi ex art. 80 , comma 5, lett. c e b-bis, d.lgs. n. 50/2016, false dichiarazioni ed esclusione automatica: la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
- Omessa dichiarazione relativa a "tutte" le condanne pregresse - Esclusione automatica - Rilevanza - Limiti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Falsa dichiarazione - Concetto di falso - Non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Omessa dichiarazione e falsa dichiarazione - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Subappalto e subaffidamento: differenza - 2) Falsa dichiarazione: comprende sia il falso “commissivo” che “omissivo” - 3) Condanne penali in capo al subappaltatore - Omessa dichiarazione - Esclusione automatica del concorrente subappaltante - Correttivi - Applicazione alla luce delle sentenza Corte di Giustizia Europea (art. 80 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Dissociazione dalla condotta penalmente rilevante - Dichiarazioni - Falso innocuo e falso inutile (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Condanne per reati diversi da quelli che comportano l’automatica esclusione - Rilevanza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione da una precedente gara risultante dal casellario ANAC - Omessa dichiarazione nelle gare successive - Grave errore professionale endoprocedurale - Sussiste - Anche se risalente nel tempo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Grave infrazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Accertamento - Mezzi di prova; 2) Gravi illeciti professionali - Omessa dichiarazione - Non sussiste quando la Stazione Appaltante ha avuto comunque conoscenza della pregressa vicenda professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Sanzione della reticenza - Applicazione - Ratio (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)