Consiglio di Stato, sez. V, 23.12.2015 n. 5824
(testo integrale)1. – L’appellante lamenta violazione del principio di pubblicità delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte economiche.
Il principio invocato non è applicabile nella presente fattispecie nella quale le operazioni di gara sono state condotte per via telematica.
Di conseguenza, da una parte è ben difficile ipotizzare, nell’ambito di tale impostazione, una fase assimilabile a quella di apertura delle buste, propria delle gare che si svolgono con l’utilizzo di strumenti cartacei; dall’altra, qualsiasi manipolazione del sistema lascerebbe tracce, rilevabili anche a distanza di tempo.
I concetti elaborati in relazione alle gare svolte con strumenti cartacei non sono quindi applicabili in relazione al caso in esame.
E’ peraltro vero che la procedura si è svolta mediante supporto cartaceo nella fase finale, nella quale la seconda e la terza classificate hanno dovuto manifestare la volontà di accettare il ribasso contenuto nella migliore offerta.
Peraltro, a tale riguardo deve essere osservato che in tale fase le partecipanti non dovevano presentare un’offerta di contenuto non conoscibile da terzi, riguardo alla quale si pone il problema di non sostituibilità (come può avvenire, con metodi che costituiscono grave reato, per sostituire un’offerta non vincitrice con altra, migliore di tutte le rimanenti) e di certezza della non conoscibilità, al fine di evitare che altre partecipanti alla gara possano graduare la propria proposta sulle altre.
Nel caso in esame, infatti, le manifestazioni di volontà di cui si tratta avevano un contenuto certo e immodificabile (accettazione o non accettazione del miglior ribasso offerto) per cui la genuinità delle offerte era assicurata anche in mancanza della seduta pubblica.2. – L’appellante sostiene che la prima aggiudicataria doveva essere esclusa in quanto ha partecipato insieme ad altro soggetto indicato come cooptato mentre la sua partecipazione al procedimento è stata pari a quella di un associato nell’ambito di un raggruppamento, senza rispettare quanto necessario per costituire l’associazione temporanea.
La tesi non è condivisibile.
Contrariamente a quanto avvenuto nel precedente al quale si richiama l’appellante (C. di S., V, 26 febbraio 2013, n. 4278) nel presente caso la cooptata non ha assunto alcun obbligo nei confronti della stazione appaltante.
La sottoscrizione della domanda, dell’offerta e dei documenti relativi alla cauzione appaiono quindi un mero rafforzamento dell’obbligazione assunta dalla cooptante, senza che muti la qualificazione del rapporto e quindi degli obblighi che su di essa incombono.
L’appellante sostiene che la cooptata doveva dimostrare all’atto della partecipazione il possesso dei necessari requisiti.
Al riguardo, il Collegio condivide la tesi del primo giudice il quale rileva che la normativa di gara non accollava tale onere ai partecipanti che intendessero avvalersi di una cooptata; in tale situazione di fatto, legittimamente l’appellante ha ammesso l’utilizzo del soccorso istruttorio.
L’appellante lamenta violazione dell’art. 38 primo comma lett. b) e c) del d. lgs. 163/2006, essendo stata omessa l’indicazione del cessionario del ramo d’azienda dell’impresa cooptata.
Anche a questo proposito deve essere ribadito che il rapporto fra l’aggiudicataria e l’altra impresa è di mera cooptazione, e che la cooptata non assume la qualità di concorrente.
Può condividersi l’assunto secondo il quale anche la cooptata deve dimostrare i proprio requisiti morali (è più dubbio se debba dimostrare anche quelli della cessionaria), ma nella laconicità della normativa (art. 92, quinto comma, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), tale da rendere incerta la portata degli obblighi a carico della concorrente e della cooptata, incertezza non chiarita dal bando di gara, l’omissione può portare solo alla richiesta, da parte della stazione appaltante, di documentazione integrativa.
Di conseguenza la censura per assumere un significato sostanziale, e non di mera forma, dovrebbe individuare una concreta circostanza che avrebbe inficiato in concreto la partecipazione alla gara della concorrente o quanto meno della cooptata.
Atteso che l’appellante si è limitata a contestare la mancanza della dichiarazione di cui sopra, la censura deve essere respinta.
RISORSE CORRELATE
- Gara telematica - Documentazione amministrativa illeggibile - Conseguenze (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Seduta pubblica per apertura dei plichi in un orario diverso rispetto a quello della convocazione - Non comporta illegittimità della procedura (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica – Manuale operativo – Integra il disciplinare di gara – Conseguenze (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
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- Gara telematica - Malfunzionamento del sistema - Non può andare a danno del concorrente - Diniego di riapertura dei termini per presentazione offerte - Illegittimità (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Documentazione amministrativa (domanda di partecipazione) in formato .doc anziché .pdf - Conseguenze - Soccorso istruttorio (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Mepa - Criticità del sistema - Soccorso istruttorio (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - File .pdf presente nel sistema per l'offerta economica - Mancato utilizzo - Esclusione - Inapplicabile soccorso istruttorio (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
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- 1) Capacità economica e finanziaria - Mezzi di prova - Pluralità - Criteri di scelta - Discrezionalità della Stazione appaltante e limiti; 2) Copertura assicurativa adeguata - Dimostrazione - Produzione in gara di un impegno ad integrare il massimale, anzichè di una polizza assicurativa con il massimale richiesto dalla lex specialis - Sufficienza - Esclusione - Illegittimità; 3) Verifica della documentazione amministrativa in seduta riservata - Ammissibilità - Condizioni (art. 30 , art. 83 , Allegato XVII d.lgs. n. 50/2016)
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- Gara telematica - Caratteristiche e tempistiche (timing) - Firma digitale e marcatura temporale - Procedura di caricamento (upload) nella piattaforma - Differenze
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- Omessa lettura dei punteggi per le offerte tecniche prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica - Omessa trascrizione dei punteggi nel verbale - Commistione - Illegittimità (Art. 283 Regolamento)
- L'impresa cooptata non è un concorrente: conseguenze sulle dichiarazioni (Artt. 37, 38; Art. 95 dPR 207/2010)
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