Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – Requisito relativo all’avvenuto svolgimento di due servizi per ognuna delle classi e categorie negli ultimi dieci anni – Non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei

Consiglio di Stato, sez. V, 23.12.2015 n. 5820
(testo integrale)

La previsione di bando costituisce l’applicazione, nel minimo, dell’art. 263, comma 1, lett. c), ovverosia «l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento».
Le due previsioni sopra riportate vanno lette alla luce dell’art. 261, comma 8, del d.P.R. n. 207, per il quale «il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei».