Consiglio di Stato, sez. V, 23.12.2015 n. 5820
(testo integrale)La previsione di bando costituisce l’applicazione, nel minimo, dell’art. 263, comma 1, lett. c), ovverosia «l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento».
Le due previsioni sopra riportate vanno lette alla luce dell’art. 261, comma 8, del d.P.R. n. 207, per il quale «il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei».
RISORSE CORRELATE
- Raggruppamenti - Servizio non frazionabile - Non sempre comporta che ciascun componente del raggruppamento debba possedere i requisiti per intero (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Attività accessorie e di supporto alla progettazione - Ancorché non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali - Utilizzo come requisiti di partecipazione per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - Limiti (art. 3 , art. 46 d.lgs. n. 50/2016)