Consiglio di Stato, sez. III, 17.02.2016 n. 641
L’omessa previsione nella lex specialis di un’espressa comminatoria di esclusione per la mancanza di detto requisito non impedisce l’esclusione dalla gara, in quanto i requisiti individuati dalla stazione appaltante come necessari per l’ammissione alla procedura, costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara: dispone, infatti, l’art. 2 del D.Lgs. 163/06 che “l’affidamento e l’esecuzione di …lavori pubblici, servizi e forniture….. deve garantire la qualità delle prestazioni” e, dunque, la carenza della capacità tecnica e professionale richiesta dal bando di gara si traduce necessariamente nell’esclusione dalla gara stessa, a prescindere dalla presenza di una specifica clausola che espressamente lo preveda (cfr. Determinazione AVCP n. 4 del 10/10/2012; Cons. Stato Sez. V 27/10/2014 n. 5291).
RISORSE CORRELATE
- Tassatività delle cause di esclusione e requisiti di capacità tecnica e professionale (Artt. 42, 46, 68)
- Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica - Dimostrazione - Documentazione prevista a pena di esclusione - Mancanza - Non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Art. 46)
- Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
- Art. 2. Principi