Subappalto “necessario” – Omessa indicazione del nominativo del subappaltatore – Soccorso istruttorio – Applicazione (Artt. 46, 118)

admin-seaTAR Palermo, sez. III, 07.10.2015 n. 2476
(sentenza integrale)

“secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs.vo 12 aprile 2006, n.163, la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di ricorrere allo stesso nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia quando il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà e non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, nei casi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, la dichiarazione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore e la dimostrazione del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione. La ratio di tale orientamento è stata individuata nell’imprescindibile esigenza di evitare che l’aggiudicazione avvenga in favore di un soggetto sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, al quale, diversamente opinando, dovrebbe accordarsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti in questione a gara conclusa, in violazione del principio della par condicio e con il rischio per l’amministrazione procedente che l’appaltatore così designato non onori l’impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara (per tutte di recente con richiami a precedenti conformi Consiglio di Stato, V, 21 luglio 2015, n. 3615).
Sulla base di tali condivisi principi non può condividersi la prospettazione della ricorrente, secondo la quale era legittima la mera indicazione della volontà di subappalto senza specifica indicazione dell’impresa subappaltatrice.
Va, però, considerato che la gara in questione ricade nell’ambito di applicazione temporale del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modifiche nella l. n. 114/90, il cui art. 39 ha modificato la disciplina in materia di obblighi dichiarativi e potere di soccorso istruttorio. Conformemente a quanto ritenuto di recente dalla I sezione di questo stesso T.A.R., nella condivisa decisione n. 1040/2015, deve, pertanto, ritenersi che la disposizione in parola trovi applicazione anche per il caso di omessa indicazione del nominativo del subappaltatore. A tale conclusione deve, in particolare, addivenirsi in virtù del richiamo, di tenore ampliativo, effettuato dall’articolo 46, comma 1 ter, che consente di utilizzare il soccorso istruttorio anche nell’ipotesi di carenze diverse da quelle afferenti i requisiti di ordine generale.
Ne deriva che, accertato che l’impresa R. srl aveva genericamente affermato di volere ricorrere al subappaltato per la categoria non prevalente senza, però, indicare nominativamente il subappaltatore, il Comune di B. non poteva escluderla, ma doveva attivare il soccorso istruttorio, chiedendo l’integrazione della dichiarazione incompleta”.

www.giustizia-amministrativa.it