Clausole della disciplina di gara – Vincolano anche la Stazione Appaltante – Interpretazione letterale – Prevalenza


Consiglio di Stato, sez. IV, 15.09.2015 n. 4302

(testo integrale)

“Sul punto, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato di questo Consiglio che, in tema di interpretazione delle clausole della lex specialis, ritiene che esse vincolino tanto i concorrenti quanto la stazione appaltante, in capo alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità per la loro concreta attuazione: in effetti, essa non potrebbe disapplicare tali regole nemmeno qualora risultino formulate in modo inopportuno o incongruo, potendo, in tal caso, al più, ricorrere all’autotutela annullando il bando di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2011, n. 5282).
Le ragioni sottese al rigore formale che caratterizza la disciplina delle procedure di gara, risiedono sia nelle inderogabili esigenze di certezza e celerità dell’azione amministrativa, che nella necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la par condicio fra i concorrenti: di conseguenza, un’interpretazione diversa da quella letterale può essere effettuata soltanto qualora una disposizione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito sia formulata in modo equivoco (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2010, n. 5075).
Le richiamate esigenze di certezza dell’azione amministrativa, soprattutto in sede di procedure ad evidenza pubblica, impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, delle quali va preclusa qualsiasi esegesi non giustificata da un’oggettiva incertezza del loro significato; parimenti, si devono reputare comunque preferibili, a tutela dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato, Sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5367; id. Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162). In sede di interpretazione delle clausole del bando per l’aggiudicazione di un contratto della pubblica amministrazione, “deve darsi, pertanto, prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze nell’applicazione” (Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4431)”.

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