Requisiti generali e di qualificazione: è necessario mantenerne il possesso per tutta la durata della gara ed anche in sede di esecuzione del contratto

Consiglio di Stato, sez. V, 28.07.2015 n. 3701
(sentenza integrale)

“Dalle dimissioni del primo rappresentante sino alla nuova assunzione della carica da parte dello stesso (periodo evocativamente definito dalle parti in causa come «interregno»), la S.G.S. è rimasta sfornita della licenza prefettizia.
11. Ciò precisato, nel periodo in questione, protrattosi per quasi un anno, si colloca la partecipazione della società alla procedura di gara qui in contestazione. Deve conseguentemente farsi applicazione del consolidato principio di questo Consiglio di Stato secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, generali e di qualificazione, devono essere posseduti per tutta la durata della gara (ex multis: Ad. plen. 4 maggio 2012, n. 8, 15 aprile 2010, n. 1; Sez. III, 1 luglio 2015, n. 3274, Sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2231, 19 dicembre 2012, n. 6539, 15 settembre 2010, n. 6907; Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2928, 3 giugno 2015, n. 2716, 8 aprile 2014, n. 1647, 17 marzo 2013, n. 2682, 13 febbraio 2013, n. 890, 26 giugno 2012, n. 3738), legittimando pertanto l’esclusione anche laddove l’accertamento della relativa mancanza sia successivo all’aggiudicazione definitiva (in questo senso: Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 510; la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma inoltre che gli stessi requisiti devono essere mantenuti anche durante l’esecuzione del contratto: Sez. III, 18 settembre 2013, n. 6052).

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