Alla stazione appaltante è riconosciuta la possibilità, nel perimetro dei suoi poteri discrezionali, di prevedere requisiti di capacità economico-finanziaria ulteriori ed eventualmente anche più severi rispetto a quelli previsti dal Codice dei contratti pubblici.
Tuttavia, l’esercizio di tale discrezionalità trova limite nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza riferibili all’oggetto del contratto e nella compresenza di istituti aventi caratteristiche e presupposti diversi, come la prestazione della garanzia di buona esecuzione del contratto.
In nessun caso le referenze bancarie possono trasformarsi in garanzie di solvibilità o anche soltanto di affidabilità nell’esecuzione dello specifico appalto per cui sono rilasciate, come accadrebbe invece se si richiede il rilascio delle referenze alla concessione di particolari linee di credito dedicate a tutela del pagamento degli stipendi dei dipendenti dell’appaltatrice.
Una previsione di gara interpretata in questo modo si trasformerebbe non in un requisito tecnico professionale o economico di partecipazione alla gara, ma in un requisito tout court limitativo alla partecipazione, pertanto nullo (Consiglio di Stato, sez. V, 26.06.2017 n. 3105).L’espressione “idonee referenze bancarie”, ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso, anche lessicalmente corretto, che essi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (Consiglio di Stato, sez. III, 27.06.2017 n. 3134; cfr. id. n. 5704/2015; sez. IV, n. 854/2016; sez. V, n. 1168/2015 e n. 108/2016).
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- 1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti - 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l'obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa - 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)
- Comprova della capacità economica e finanziaria mediante documenti diversi dalle referenze bancarie (Art. 41)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)