
Referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati: un’impresa che non sia in grado di presentarle può essere comunque ammessa alla gara? La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati – che, peraltro, non devono avere un contenuto specifico e dettagliato – non può considerarsi quale requisito “rigido”, stante la necessità di contemperare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (da ultimo, TAR Palermo, 27.12.2016 n. 3134; cfr. Consiglio di Stato, 22.11.2013 n. 5542; TAR Reggio Calabria, 06.06.2014 n. 236).
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- Referenze bancarie - Contenuto difforme rispetto alla lex specialis - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità - Errore indotto - Irrilevanza - Mezzo di prova alternativo - Possibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Limiti; 2) Iscrizione nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella oggetto di gara - Va riferita a tutte le imprese del Raggruppamento - Necessario che l'impresa risulti attiva (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Ammissione di altro concorrente, rito superaccelerato; 2) Onere di tempestiva impugnazione del Bando, condizioni; 3) Soccorso istruttorio in ordine alle referenze bancarie (art. 29 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: forma e contenuto (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: funzione, contenuto, interpretazione, limiti della discrezionalità della Stazione appaltante
- 1) Carenza di requisiti tecnici dell'offerta essenziali, soccorso istruttorio, inapplicabilità; 2) Requisito di solidità economica e finanziaria, referenze bancarie, genericità, soccorso istruttorio, applicabilità
- 1) Referenze bancarie, omessa riproduzione del bando di gara, conseguenze - 2) Invalidità della gara e sorte del contratto (Art. 41)
- 1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti - 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l'obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa - 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)
- Comprova della capacità economica e finanziaria mediante documenti diversi dalle referenze bancarie (Art. 41)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)