
Consiglio di Stato, sez. V, 18.01.2016 n. 149
(testo integrale)1. – Il Tribunale ha osservato, infatti, che non era possibile ritenere insoddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria di un operatore per la mera ragione che il contenuto delle sue referenze bancarie non riportava pedissequamente il testo recato dal bando di gara. Ha rilevato, inoltre, che la dichiarazione presentata dalla I. faceva puntuale riferimento alle caratteristiche dell’appalto in rilievo, in relazione al quale la Banca aveva attestato, in base alle proprie evidenze, la disponibilità da parte della concorrente di un’adeguata struttura economico – finanziaria. (…)
Deve subito convenirsi con il Tribunale che la semplice circostanza della mancata riproduzione letterale della formulazione della lex specialis, a meno di non voler incorrere in un inammissibile formalismo, non poteva integrare ex se una valida ragione di esclusione.2. – Osserva la Sezione che la confermata invalidità del procedimento di gara impone la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more stipulato, in applicazione dell’art. 122 C.P.A.. La decorrenza della perdita di efficacia del contratto deve però essere differita fino alla scadenza di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, al fine di attenuare il pregiudizio alla continuità del servizio, a salvaguardia dei suoi utenti.
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