Con la cessione di azienda si trasferisce anche il requisito soggettivo del fatturato maturato negli anni precedenti alla cessione?

In una fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato l’aggiudicataria aveva maturato il fatturato specifico richiesto dal bando cumulando al proprio il fatturato di una diversa azienda, avuta in affitto nell’anno 2013.
Il suddetto requisito è stato raggiunto utilizzando anche il fatturato dell’azienda affittata relativo ad anni precedenti l’affitto.
Osserva l’appellante principale che l’affitto non consente tale operazione, ammissibile solo mediante contratto di avvalimento. C. di S., A.P. 4 maggio 2012, n. 10 afferma che: “la cessione di azienda o di ramo d’azienda comporta la cessione dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia (tanto da farsi riferimento in giurisprudenza al concetto di trasferimento di universitas)”.
Peraltro, la cessione comporta il trasferimento degli elementi oggettivi che compongono l’azienda stessa, non le caratteristiche soggettive dell’imprenditore.
Di conseguenza, con l’affitto d’azienda il cessionario gestisce la medesima e dalla gestione ottiene le qualificazioni professionali che ne derivano.
Fra le suddette qualificazioni rientra il fatturato specifico realizzato dall’azienda nel periodo nel quale è stata nella sua disponibilità, e quindi l’affidabilità professionale che ne deriva.
Il fatturato maturato negli anni precedenti la cessione costituisce invece titolo professionale di chi ha in precedenza gestito l’azienda, e non viene trasferito al cessionario.
Da ciò consegue che, come giustamente affermato dall’appellante principale, il suddetto requisito personale poteva essere trasferito all’aggiudicataria, ma con il contratto tipico di avvalimento.
Atteso che l’aggiudicataria ha affermato il possesso del requisito relativo al fatturato specifico sulla base di quello dell’azienda affittata, relativo anche ad anni precedenti la stipula del contratto di affitto, intervenuto solo nel 2013, la censura è stata accolta.

Consiglio di Stato, sez. V, 22.05.2015 n. 2568
(sentenza integrale)

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