TAR Brescia, 04.11.2017 n. 1306
Il comma 4 dell’art. 77 dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.”
Tale previsione normativa mira a prevenire il pericolo di possibili interferenze derivanti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che hanno emanato atti del procedimento di gara o che comunque hanno partecipato alla loro elaborazione) che siano intervenuti a diverso titolo, ma in modo significativo, nella predisposizione degli atti di gara, in funzione di garanzia del diritto delle parti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (su tali principi, per una disamina completa, Consiglio di Stato, A.P. n. 13/2013).
L’aver approvato gli atti di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” (in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040) il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.
La pregressa partecipazione ad altre fasi della procedura di gara è possibile fonte di inquinamento rispetto ad una imparziale selezione delle varie proposte, potendo comportare potenzialmente un condizionamento degli esiti della selezione (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 8 novembre 2016, n. 1456). La summenzionata norma di legge, dunque, intende prevenire il pericolo di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti che, a diverso titolo, siano già intervenuti nella procedura concorsuale, definendone i contenuti e le regole.
Sotto distinto profilo, anche la posizione del membro della Commissione giudicatrice che era stato indicato nel bando di gara quale Direttore dell’esecuzione del Contratto appare ricadere nello spettro applicativo del comma 4 dell’art. 77 citato, che tende ad evitare che la scelta dell’operatore economico possa essere anche solo potenzialmente influenzata.
RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Incompatibilità - Non sufficiente il coinvolgimento del Commissario nella redazione degli atti di gara (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- RUP - Preparazione documentazione di gara - Incompatibilità con la valutazione delle offerte (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissari di gara : ipotesi di incompatibilità per funzioni "attive" nell’ambito della gara (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione dei Commissari di gara e predeterminazione dei criteri di nomina (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Commissari - Incompatibilità: non sussiste tra chi ha predisposto l’avviso e chi ha verificato la documentazione di gara - Incarico anteriore nel tempo: irrilevanza - Principio di separazione e conflitto di interessi - Applicazione solo in caso di attività di valutazione in senso proprio (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Direttore esecutivo del contratto - Membro della Commissione giudicatrice - Legittimità
- Commissione giudicatrice - Incompatibilità - Predisposizione lex specialis - Atti di gara rilevanti (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- RUP - Membro o Presidente della Commissione di gara - Incompatibilità - Automaticità - Non sussiste (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissario di gara incompatibile - Sostituzione totale dei membri della Commissione - Occorre - Rifacimento delle operazioni di valutazione - Necessità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice dopo il correttivo - Nomina del RUP - Mancanza di personale amministrativo nella SA - Contratto sotto soglia - Valutazione (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Incompatibilità tra funzioni di RUP e Presidente della Commissione di gara - Onere probatorio - Sussiste (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Incompatibilità del RUP con la Commissione giudicatrice - Dopo il correttivo, valutazione per singola procedura - Ipotesi del RUP che sia Direttore dell'Ente (art. 31 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Incompatibilità dei commissari - Illegittima composizione della Commissione - Obbligo di rinnovazione della gara (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Commissione di gara in caso di ripetizione della procedura - 2) Incompatibilità dei Commissari - Presupposti (art. 84 d.lgs. n. 163/2006 - art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)