
TAR Firenze, 18.11.2020 n. 1441
11.1 – Parte ricorrente invoca in primo luogo la mancata predeterminazione di regole di competenza e trasparenza, per la nomina della commissione di gara. A tal fine invoca, da un lato, l’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto-legge n. 32 del 2019, a mente del quale resta fermo ”l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; dall’altro l’art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. Ad avviso del Collegio tali norme, tuttavia, pongono l’accento sulla necessità che i commissari siano scelti in base a competenza e trasparenza, principi questi che sono imposti in termini cogenti; laddove, ove i principi stessi siano rispettati, non pare possa inferirsi la illegittimità dell’atto di nomina per via del solo motivo della mancata predeterminazione di criteri stessi; in termini si è espresso il Consiglio di Stato, evidenziando che “Il Collegio ritiene che, sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole” (Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 4865).
[…]
11.3 – Quanto alla violazione del principio di rotazione, parte ricorrente mette in evidenza che l’attuale composizione della Commissione di gara, di cui al decreto di nomina del 19 giugno 2020, prot. n. 81031, sia del tutto uguale alla composizione della Commissione in altra gara, cui la stessa ricorrente ha partecipato, di cui al decreto del 19 giugno 2018, prot. n. 78159. Osserva il Collegio che in effetti il principio di rotazione tra i commissari, nella composizione della Commissione di gara, risulta fondato sulla previsione di norma primaria, di cui all’art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016 (ancorché allo stato sospeso dal decreto-legge 32 del 2019); il suddetto principio ha tuttavia necessità di essere configurato nella sua dimensione operativa, in specie con riferimento alla durata temporale della preclusione di chi ha fatto parte della Commissione a far parte di altra Commissione in successiva procedura; in tal quadro può essere fatto riferimento a quanto disposto dalla richiamata deliberazione ANAC n. 620 del 2016, che prevede che il “commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina”; infatti con riferimento a questo specifico aspetto (rotazione) vi è un fondamento nella normativa primaria allo specifico principio, la disciplina ANAC assumendo quindi valore orientativo rispetto alla concreta operatività del dato normativo primario; ritiene il Collegio che il suddetto termine biennale risulti congruo; nella specie la composizione della Commissione contestata segue di due anni la nomina della precedente Commissione, con l’effetto che non risulta fondata le censura in esame.
RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Commissario - Incompatibilità - Deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione di gara - Individuazione dei Commissari - Non è necessario un vero e proprio Regolamento (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Commissario - Intervallo nell’ assunzione dell’ incarico per la medesima Stazione Appaltante - Applicazione (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Centrale Unica di Committenza - Commissione giudicatrice - Nomina di Commissari interni alle amministrazioni per le quali la gara è bandita - Legittimità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Sostituzione di un Commissario nel corso delle sedute di valutazione - Rinnovazione delle operazioni di gara – Non necessaria (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissari di gara - Requisiti, competenza ed esperienza per la formazione della Commissione giudicatrice (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Commissari - Incompatibilità: non sussiste tra chi ha predisposto l’avviso e chi ha verificato la documentazione di gara - Incarico anteriore nel tempo: irrilevanza - Principio di separazione e conflitto di interessi - Applicazione solo in caso di attività di valutazione in senso proprio (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Albo ANAC dei Commissari di gara: sospensione fino al 31.12.2020
- Commissione giudicatrice - Commissari - Esperienza - Può riguardare anche aspetti gestionali ed organizzativi (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee Guida ANAC n. 5 (aggiornate): "Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
- Commissario di gara - Soggetto che ha approvato gli atti di gara e Direttore dell'esecuzione - Integrano una funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto - Incompatibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)