Sanità – Affidamento diretto in ampliamento di contratti già stipulati – Presupposti

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 07.09.2015 n. 4133
(sentenza integrale)

“Venendo al punto nodale della causa occorre considerare che l’art. 15 co. 13 lett. d) e lett.b) del d.l. n. 95 del 2012 convertito nella legge 135 del 2012 introduce una eccezionale deroga al regime ordinario degli appalti da conferire con pubbliche gare consentendo l’affidamento diretto di una fornitura ad una impresa già titolare di altro contratto. Secondo tale disposizione l’utilizzo di altre convenzioni è legittimo sempre che tale utilizzo risulti più conveniente sotto il profilo economico, comparazione questa che presuppone logicamente la sostanziale omogeneità delle prestazioni richieste dalla amministrazione in entrambi i contratti.
Trattandosi di norma derogatoria è evidente che essa va applicata nei limiti ristretti indicati dal legislatore senza possibilità di interpretazioni estensive che sarebbero in contrasto della portata precettiva della normativa comunitaria che obbliga l’affidamento degli appalti solo a mezzo di apposite gare a procedura aperta
.

L’amministrazione rilevava che “non è presente ad oggi alcuna convenzione Consip o della Centrale di Committenza Regionale sui prodotti in questione “per cui riteneva applicabile l’art. 15 co. 13 lett. b) del d.l. 95/2012 secondo il quale le aziende possono accedere ad affidamenti diretti a condizioni più convenienti in ampliamento di contratti già stipulati da altre Aziende Sanitarie mediante gare d’appalto. (…)
Ritiene la Sezione che nel caso in esame non vi è identità di prestazioni in quanto nelle due Asl confluite nella Asl Nord, oggetto di fusione, esistevano due diversi sistemi di gestione e refertazione della diagnostica per immagini ris/pacs e, con l’affidamento diretto, si chiedeva alle imprese, non solo la gestione ordinaria del servizio, il che poteva giustificare l’affidamento diretto, ma anche la effettuazione di tale processo di omogeneizzazione/riorganizzazione volto a rendere omogenei e comparabili i servizi resi nelle due diverse strutture al fine della realizzazione di un sistema unico centralizzato.
Pertanto il servizio oggetto dell’atto impugnato si presentava più complesso di quello che era stato affidato da altre stazioni appaltanti, un conto è infatti l’ordinaria gestione della diagnostica per immagini, un conto il processo di omogeneizzazione/riorganizzazione di servizi funzionanti con diversi sistemi operativi.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati la censura non risulta formulata solo in appello, ma è rinvenibile nei vari passaggi argomentativi dell’atto introduttivo del giudizio in primo grado ove se ne fa menzione a pag. 3 e seguenti; pertanto non può essere condivisa la tesi delle resistenti della estraneità della censura mossa in sede di appello rispetto a quelle sollevate in primo grado.
Sulla rilevanza ed il peso di tale processo di omogeneizzazione/riorganizzazione, sia l’amministrazione nell’atto impugnato, sia le parti resistenti tacciono; la stessa difesa della amministrazione, nell’eccepire in vario modo la inammissibilità dell’appello, non ha chiarito sul piano tecnico le caratteristiche del processo di omogeneizzazione/riorganizzazione che veniva affidato alle società appellate.
La Sezione non intende mettere in discussione l’obbligo per il servizio sanitario di utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici Consip o delle Centrali di committenza regionale ai fini della riduzione della spesa sanitaria, ma il punto rilevante nella odierna fattispecie è se il servizio che viene affidato senza gara in base al co.13 dell’art. 15 del d.l. soprarichiamato, sia identificabile con quello già messo a gara in altre Asl o si tratti di un servizio con caratteristiche diverse e aggiuntive tali da snaturarne l’essenza in violazione della par condicio e dell’evidenza pubblica. Sotto tale profilo il provvedimento impugnato, messo in relazione alla normativa richiamata, è carente di motivazione non evidenziando adeguatamente la portata del pur disposto processo di omogeneizzazione e la pur necessaria identità delle prestazioni richieste sul piano tecnico tali da potere giustificare l’adesione alle convenzioni esistenti “.

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