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Danno curriculare ed onere della prova

TAR Catanzaro, 16.06.2025 n. 1051

5.3. Come riferito, la ricorrente domanda anche il risarcimento del danno curriculare, sostenendo che tale profilo di danno sia “in re ipsa” e possa risarcirsi “in una misura variabile tra l’1% e il 5% dell’importo contrattuale”.
Invero, tale assunto, non condivisibile, si fonda su una giurisprudenza, richiamata nel ricorso, che è stata superata da quella secondo cui anche il danno curriculare deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita del livello di qualificazione posseduta od al mancato conseguimento di un livello di qualificazione superiore (per gli appalti di lavori: cfr. Cons. Stato, III, 15 aprile 2019, n. 2435) ovvero al mancato raggiungimento di un fatturato utile a conseguire l’importo richiesto per partecipare a procedure di appalto di servizi o forniture bandite successivamente (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 11 aprile 2025, n.3147).
Più in generale, anche tale forma di danno risponde al principio per cui, nella materia che ci occupa, “è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell’an che sul piano del quantum, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l’ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento ex art. 64, commi 1 e 3 cod. proc. amm., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra Amministrazione e privato” (cfr. Cons Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3448).
Nella vicenda in esame, la ricorrente non ha fornito prova alcuna della sussistenza di tale posta di danno, sicché la relativa domanda non può trovare accoglimento.

Principio della fiducia : operato della Stazione Appaltante si presume legittimo fino a rigorosa e puntuale prova contraria (art. 2 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 07.03.2025 n. 1894

Nel caso di specie, risulta che la Regione abbia ritenuto esistenti i requisiti e ritenuto di esperire il soccorso istruttorio, limitatamente alla posizione dell’arch. -OMISSIS-, richiedendo la trasmissione degli elementi comprovanti l’abilitazione quale coordinatore della sicurezza nei cantieri (cfr. la nota del RUP del 24/7/2024: doc. 5 della produzione -OMISSIS- del 07/10/2024).
Il costituendo RTP aggiudicatario ha esibito gli organigrammi dei soggetti componenti il RTP (docc. da 16 a 19 della produzione del 2/12/2024), nonché i contratti di consulenza, le dichiarazioni IVA e le fatture degli indicati consulenti (docc. da 22 a 26 e docc. 32 e 33).
Detta produzione, coniugata alle osservazioni che precedono, può ritenersi idonea a far ritenere che l’aggiudicatario possegga i requisiti contestati, ancorché la ricorrente ne contesti la sussistenza in termini ampi, dubitando della loro veridicità o sufficienza.
Il Collegio reputa che debba farsi applicazione del principio della fiducia, ex art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, il cui primo comma stabilisce che: “L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”.
Con recente pronuncia del 15/1/2025 n. 427, questa Sezione ha statuito che: “È stato affermato nella giurisprudenza di questo Tribunale che: “Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa” (sentenza della sez. V del 6/5/2024 n. 2959)”.
Per ciò che attiene alla fattispecie all’esame, il principio della fiducia va declinato nel senso di esigere che l’interessato assolva all’onere di allegare specifici argomenti che valgano a fondare la sua pretesa e a superare la predetta presunzione di legittimità dell’azione amministrativa, esprimendo censure che abbiano consistenza tale da evidenziare chiaramente l’erroneità dell’operato della stazione appaltante.
In questi termini, non basta addurre che un determinato elemento difetti, occorrendo fornire sufficienti elementi di prova che valgano a mettere in luce la dedotta assenza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara, non bastando addurre che il concorrente non abbia allegato una determinata documentazione.
Ciò in quanto, per quanto detto, la necessità di comprova non può essere riversata sul concorrente, essendo in base al disciplinare rimessa alla verifica della stazione appaltante (attraverso l’acquisizione d’ufficio di documenti in possesso di pubbliche amministrazioni e/o la consultazione del FVOE), il cui operato è da presumere legittimo, in applicazione del suesposto principio della fiducia, in mancanza di una rigorosa e puntuale prova contraria.
In tal senso, la connotazione del principio della fiducia determina che, in materia, il principio dettato dall’art. 64, co. 2, c.p.a. (secondo cui, in generale, a fondamento della decisione sono poste “le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”) operi nel senso di delimitare la funzione del Tribunale adito alla valutazione di precisi e ben individuati rilievi, sorretti da un principio di prova, che facciano trasparire in termini chiari l’illegittimità denunciata, non potendo il Giudice effettuare una completa rivisitazione della vicenda amministrativa e sostituirsi, di fatto, alla Pubblica Amministrazione nell’espletamento dei suoi compiti di accertamento e verifica dei fatti, introdotti in giudizio.

Verifica anomalia : onere della prova per contestazione esito

TAR Napoli, 13.12.2024 n. 7053

La censura non può trovare accoglimento attesa la genericità della doglianza non supportata da adeguati elementi di prova.
Ed invero, “Spetta all’operatore economico che contesta l’aggiudicazione e l’esito del giudizio di anomalia dedurre le cause di insostenibilità dell’offerta, offrendo gli elementi a sostegno di tali deduzioni” (Cons. di St., sez. V, 21/10/2024, n. 8436). In altri termini, “in sede giudiziale, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 10/05/2023, n.746). Conseguentemente “è onere di chi contesti il giudizio dell’Amministrazione fornire, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l’erroneità (erroneità che, peraltro, “deve essere evidente e cioè tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dell’offerta”; peraltro, «tale onere è validamente assolto quando il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell’aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere tecnico-discrezionale” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 26/04/2023, n.1017).

Unico centro decisionale ed onere della prova contraria (art. 95 d.lgs. 36/2023)

TAR Lecce, 29.10.2024 n. 1140

L’Amministrazione, pertanto, ha fornito dimostrazione della sussistenza di elementi di collegamento tra le imprese sia di carattere strutturale (quali la contiguità di sede delle società e di residenza di diversi appartenenti agli organi sociali, come anche le relazioni familiari tra questi – elemento già ritenuto dalla giurisprudenza idoneo a giustificare anche da solo l’esclusione; sul punto Cons. Stato – Sez. V, 12.1.2021, n. 393) sia di natura sostanziale in relazione alle modalità di presentazione delle offerte (presenza del medesimo errore formale, comunanza degli indirizzi IP di provenienza, presentazione ravvicinata delle offerte, ricorso al medesimo professionista e alla medesima agenzia assicurativa).
Detti elementi, valutati in ottica complessiva ed ulteriormente rafforzati dalla circostanza della già intervenuta esclusione in precedenti occasioni delle tre ditte sempre per la medesima ragione (come da comunicazioni ANAC citate nella relazione del RUP del 09.09.2024), costituiscono, quindi, indizi gravi, precisi e concordanti del pericolo di orchestrazione o contaminazione delle offerte, tale da permettere di ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023.
Al contempo, le controdeduzioni offerte da parte della ricorrente non risultano idonee a superare il complessivo quadro probatorio ritraibile dalla prospettazione dell’Amministrazione.
La società, in sintesi, ha dedotto il mancato assolvimento dell’onere dimostrativo da parte della stazione appaltante sulla scorta dei seguenti elementi: l’unico fatto realmente accertato è il legame di parentela tra i legali rappresentanti della [omissis] e della [omissis], il quale, tuttavia, non avrebbe mai inciso sull’operatività delle rispettive società; le tre imprese hanno sede in immobili distinti; il ricorso al medesimo professionista (da cui dipenderebbe anche l’errore formale nella presentazione delle offerte e l’unicità degli indirizzi IP) e alla medesima agenzia di assicurazioni si spiega sulla scorta delle modeste dimensioni del Comune dove le imprese hanno sede e, quindi, sulla difficoltà di reperire professionisti che possano fornire i servizi richiesti; il caricamento consecutivo delle offerte è dipeso dall’urgenza di provvedere, stante l’incombente scadenza dei termini.
Tali considerazioni non sono, tuttavia, idonee a superare il quadro indiziario posto a base del provvedimento impugnato. Ed invero, in primo luogo, a fronte dell’avvenuto assolvimento della prova presuntiva richiesta dall’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023, la ricorrente non potrebbe limitarsi a fornire una lettura alternativa di solo alcuni degli elementi valorizzati dall’Amministrazione, ricadendo in capo alla stessa un vero e proprio onere di prova contraria, inteso, per quanto di specifico interesse, nel senso dell’effettiva dimostrazione dell’insussistenza del collegamento sostanziale. In secondo luogo, anche a prescindere da tale ultimo rilievo, le controdeduzioni proposte non sono comunque tali da dequotare la forza probatoria complessiva ritraibile dalla motivazione del provvedimento impugnato e dalla documentazione a suo sostengo.
Se, infatti, le spiegazioni della ricorrente in ordine all’impiego del medesimo professionista e broker assicurativo (ricollegate, in sintesi, alle modeste dimensione del Comune ove le imprese hanno sede), intese singolarmente, potrebbero anche costituire valida spiegazione delle corrispondenti circostanze valorizzate dall’Amministrazione, deve, tuttavia, considerarsi che il complesso indiziario posto a fondamento del provvedimento di esclusione tra il suo valore probatorio dalla lettura complessiva di tutti elementi che ne costituiscono fondamento. Sicché anche rilievi suscettibili di lettura alternativa o che da soli non sarebbero sufficienti alla dimostrazione dell’unicità del centro decisionale, letti unitamente ad altri elementi particolarmente significativi (non contestati o adeguatamente smentiti dalla ricorrente), ne rafforzano il quadro di insieme e permettono di ritenere assolta da parte dell’Amministrazione la prova presuntiva richiesta dall’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023.
Orbene, deve rilevarsi come la ricorrente si limiti, nei fatti, alle sole contestazioni relative ai profili poc’anzi evidenziati, non contrastando, invece, con adeguate spiegazioni e dimostrazioni gli elementi di maggior rilievo posti a fondamento del provvedimento di esclusione (come, nello specifico, quelli relativi ai legami familiari tra i componenti degli organi sociali, alla contiguità di residenza di questi ultimi, alla vicinanza di sede delle imprese coinvolte e alla presenza nel casellario ANAC di precedenti esclusioni determinate dalle medesime ragioni), sicché il valore indiziario complessivo risultante dalla prospettazione dell’Amministrazione non ne risulta inficiato.
Al contempo, la ricorrente non fornisce nemmeno la prova contraria in ordine all’insussistenza, pur a fronte dei richiamati elementi indiziari, di un collegamento sostanziale tra le società escluse. Sotto tale profilo, deve, in particolare, evidenziarsi come le affermazioni contenute nel ricorso in punto di asserita autonomia operativa delle imprese sono presentante in via del tutto generica, senza essere ricollegate a circostanze esplicative di carattere specifico o suffragate da elementi di prova, ragione per cui non possono ritenersi idonee ad integrare la suddetta prova contraria.
Per quanto detto, pertanto, la valutazione offerta dall’Amministrazione nelle motivazioni del provvedimento impugnato risulta ragionevole ed esente da vizi logici ed è tale da soddisfare lo standard probatorio di cui all’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023, mentre, al contempo, le contestazioni di parte ricorrente non risultano idonee a consentire il superamento del dedotto quadro dimostrativo. Ne discende, quindi, la legittimità del provvedimento di esclusione oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, l’infondatezza del ricorso.

Trattative inutili – Responsabilità precontrattuale della Stazione Appaltante – Danno da perdita di chance e danno curriculare – Non risarcibilità – Onere della prova

Consiglio di Stato, sez. V, 26.04.2021 n. 3303

La questione sollevata, anche se risolta in senso favorevole alla deducente, non può infatti condurre di per sé sola all’accoglimento della domanda risarcitoria.
Lo stesso dicasi con riferimento alla dedotta autonomia della domanda risarcitoria rispetto a quella impugnatoria, non potendosi così ritenere, a parere dell’appellante, rilevante la insussistente illegittimità dell’atto impugnato. E’ pur vero che la domanda di risarcimento del danno precontrattuale è sganciata dalla illegittimità dell’atto amministrativo, venendo in considerazione il comportamento scorretto della stazione appaltante, ma ancora una volta occorre rilevare che le ragioni a base del rigetto della domanda di risarcimento del danno sono ricollegate al difetto di comprova del danno solo astrattamente lamentato. La condotta della Stazione appaltante, così come emerge dagli atti di causa, consistente nella mancata definizione della procedura evidenziale per ragioni risalenti ad epoca risalente, è tale da integrare la responsabilità precontrattuale per lesione dell’interesse a non essere coinvolto in trattative inutili.
Secondo questo Consiglio (sentenza, sez. V, 2 febbraio 2018, n. 680), “a differenza della responsabilità da mancata aggiudicazione, la culpa in contrahendo della Pubblica amministrazione nelle procedure ad evidenza pubblica di affidamento di contratti costituisce fattispecie nella quale l’elemento soggettivo assume una sua specifica rilevanza, in correlazione con l’ulteriore elemento strutturale del contrapposto affidamento incolpevole del privato in ordine alla positiva conclusione delle trattative prenegoziali; infatti, i presupposti della responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione consistono nell’affidamento ingenerato dal comportamento della stazione appaltante su tale esito positivo e nell’assenza di una giusta causa per l’inattesa interruzione delle trattative”. Orbene, la sussistenza di tali elementi costitutivi è stata appurata dal T.a.r. e le relative statuizioni sono ormai passate in giudicato, non essendo state contestate da parte appellata in sede incidentale.
Rimane da verificare se l’impresa danneggiata da tale comportamento era gravata da un preciso onere della prova in ordine al danno lamentato.
Sul punto, da reputare realmente decisivo della controversia, l’appellante deduce che non vi sarebbe un preciso onus probandi in capo al danneggiato, essendo la relativa quantificazione demandata a criteri equitativi, applicabili dal giudice adìto. E’ bene precisare che “mentre i danni da mancata aggiudicazione sono parametrati al c.d. interesse positivo e consistono nell’utile netto ritraibile dal contratto, oltre che nei pregiudizi di tipo curriculare e all’immagine commerciale della società, ingiustamente privata di una commessa pubblica, nel caso di responsabilità precontrattuale i danni sono limitati al solo interesse negativo, ravvisabile nel caso delle procedure ad evidenza pubblica nelle spese inutilmente sopportate per parteciparvi e nella perdita di occasioni di guadagno alternative” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2019, n. 2181). Invero, nel novero dei danni risarcibili, in casi siffatti, non rientra il ristoro della chance intesa come pura e semplice possibilità di conseguire i guadagni connessi all’esecuzione del contratto non stipulato (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 697). Inoltre, secondo un orientamento seguito anche da questo Consiglio, “nell’ambito della responsabilità precontrattuale, il c.d. danno curriculare non è risarcibile, perché non attiene all’interesse negativo, ma, più propriamente, all’interesse positivo, derivando proprio dalla mancata esecuzione dell’appalto, non dall’inutilità della trattativa” (Cons. Stato, sez. VI, 1° febbraio 2013, n. 633). Ciò sarebbe già sufficiente per respingere l’appello in esame, atteso che l’appellante identifica le voci di danno, come precisate nel corso del giudizio di prime cure, nel danno da perdita di chance e nel danno curriculare (pagina 8, rigo 3 dell’appello), entrambi non risarcibili in caso di responsabilità precontrattuale, qualificata tale dallo stesso appellante.
[…]
Ad ogni modo, a prescindere dalla catalogazione delle voci di danno al fine di discernere tra quelle risarcibili o meno, va ribadito che in materia rileva il principio dell’onere della prova, di guisa che il privato deve provare sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’amministrazione (Ad. plen. n. 5/2018).
Ne consegue che anche le spese per la partecipazione alla gara devono essere documentate per conseguirne il risarcimento, dimostrazione che l’appellante non ha fornito. Del resto, rientra nell’orbita applicativa di tale onere processuale, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, anche il danno curriculare, in quanto “la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è ormai attestata nel ritenere necessaria la comprova specifica e circostanziata anche di tale profilo di danno (Cons. Stato, III, n. 1607 del 2020, cit.; V, n. 5803 del 2019, cit.; n. 5283 del 2019, cit.; III, 15 aprile 2019, n. 2435; V, 2 gennaio 2019, n. 14; 26 aprile 2018, n. 2527; 28 dicembre 2017, n.6135; 16 dicembre 2016, n. 5322)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2021, n. 632). Nel senso della soggezione anche del danno curriculare al principio dell’onere della prova si è espressa anche l’Adunanza plenaria (sentenza n. 2/2017), pur evidenziando che nel processo amministrativo trovi applicazione il c.d. “principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo”, in forza dell’art. 64 del c.p.a.
Il comma primo stabilisce infatti che le parti hanno l’onere di fornire soltanto “gli elementi di prova che sono nella loro disponibilità”, mentre il comma terzo attribuisce al giudice il potere di disporre, anche d’ufficio, i documenti utili ai fini della decisione che siano nella disponibilità dell’Amministrazione. E’ tuttavia opinione consolidata che il predetto temperamento trovi applicazione soltanto nei giudizi impugnatori, che, caratterizzandosi per la presenza dell’interesse pubblico e per la sua indisponibilità, denotano una forte asimmetria tra le parti in favore della p.A., asimmetria che è alla base di tale principio acquisitivo. Quanto esposto non opera nei giudizi risarcitori, né quando si tratti di controversie su diritti, in quanto si controverte su situazioni giuridiche rientranti nella “disponibilità” (ex art. 64 c.p.a.) del privato, senza tali “esigenze di riequilibrio”. 28Pertanto, poiché in ipotesi di danno curriculare la vertenza ha ad oggetto una pretesa risarcitoria da far valere innanzi al G.A. in sede esclusiva, il principio dispositivo troverà massima applicazione, con la conseguenza che dovrà essere il ricorrente a provare i fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio (art. 2697 cc), ossia il mancato incremento del curriculum.