Danno curriculare ed onere della prova

TAR Catanzaro, 16.06.2025 n. 1051

5.3. Come riferito, la ricorrente domanda anche il risarcimento del danno curriculare, sostenendo che tale profilo di danno sia “in re ipsa” e possa risarcirsi “in una misura variabile tra l’1% e il 5% dell’importo contrattuale”.
Invero, tale assunto, non condivisibile, si fonda su una giurisprudenza, richiamata nel ricorso, che è stata superata da quella secondo cui anche il danno curriculare deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita del livello di qualificazione posseduta od al mancato conseguimento di un livello di qualificazione superiore (per gli appalti di lavori: cfr. Cons. Stato, III, 15 aprile 2019, n. 2435) ovvero al mancato raggiungimento di un fatturato utile a conseguire l’importo richiesto per partecipare a procedure di appalto di servizi o forniture bandite successivamente (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 11 aprile 2025, n.3147).
Più in generale, anche tale forma di danno risponde al principio per cui, nella materia che ci occupa, “è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell’an che sul piano del quantum, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l’ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento ex art. 64, commi 1 e 3 cod. proc. amm., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra Amministrazione e privato” (cfr. Cons Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3448).
Nella vicenda in esame, la ricorrente non ha fornito prova alcuna della sussistenza di tale posta di danno, sicché la relativa domanda non può trovare accoglimento.