
Secondo l’impostazione del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è uno strumento di politica sociale attraverso il quale le Amministrazioni Pubbliche svolgono un’attività di interesse generale (ad esempio di politica ambientale, industriale, di tutela lavoristica). La normativa di riferimento infatti garantisce più interessi di natura prestazionale ed extra prestazionale prevedendo, tra l’altro, anche una tutela rafforzata nei confronti dei lavoratori.
Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che disciplinano le procedure di gara, da un lato, sono riconducibili alla materia “tutela della concorrenza” e, d’altro lato, vanno qualificate sia come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, sia come norme con cui lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Le medesime norme recano princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze Corte Costituzionale n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010).
Il disposto degli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, del Codice è l’esito di un’operazione di bilanciamento fra la tutela della concorrenza, diretta a salvaguardare valori quali la parità di trattamento dei partecipanti alla gara e la trasparenza, e la tutela della manodopera, che il legislatore statale ha inteso apprestare in modo rafforzato, con la finalità di conseguire obiettivi di interesse sociale.
Gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, citati prevedono, rispettivamente, in relazione agli obiettivi di tutela delle garanzie dei lavoratori impiegati in un appalto pubblico che:
– nell’offerta economica l’operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
– le stazioni appaltanti valutino la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.
I costi della manodopera devono essere quantificati ed indicati separatamente (o “scorporati”) al fine di imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera pur garantendo la libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita. L’operatore economico può dimostrare tuttavia che una più efficiente organizzazione aziendale ha impatti sui propri costi della manodopera tanto da essere i medesimi minori rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara.
Infatti l’operatore economico, ai sensi del comma 14 dell’art. 41 del Codice, nel dimostrare la sostenibilità complessiva dell’offerta economica, può giustificare l’importo contrattuale proposto, oltre che relativamente al proprio costo del lavoro, ad esempio per sgravi fiscali o contributivi, anche dando conto di una “più efficiente organizzazione aziendale” che al contempo consenta di giustificare il costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante. La condizione che il costo della manodopera sia assoggettabile a ribasso contribuisce a chiarire il contenuto normativo riferito al terzo periodo dell’art. 41, comma 14: il richiamo ad una «più efficiente organizzazione aziendale» potrà costituire, per l’offerente, la base per giustificare il discostamento dal costo della manodopera indicato nel bando di gara, nei limiti normativi sopra rammentati.
La natura del costo della manodopera ed i relativi elementi conducono, differentemente dai costi della sicurezza, a rendere il medesimo assoggettabile a ribasso: “i costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell’importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti” (cfr. in merito ANAC del 10 aprile 2024 n. 174). In tal senso si è espresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 17 aprile 2024, n. 2505, secondo cui “l’importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi”.
Gli operatori economici parametrano i costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante e prima di formulare il proprio “ribasso complessivo” (in linea peraltro con quanto previsto dall’art. 91 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023), svolgono una serie di valutazioni preventive dei costi, indicando separatamente i propri costi della manodopera, onde consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro.
Per quanto riguarda la mancata indicazione dei costi della manodopera, la giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1 e sentenze 2 aprile 2020, n. 7 e n. 8; sezione quinta, sentenza 17 febbraio 2022, n. 1191) è pervenuta alla conclusione che:
a) l’assenza di indicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza comporta necessariamente l’esclusione dell’impresa dalla gara, senza possibilità di sanatoria mediante il cosiddetto “soccorso istruttorio” (in applicazione del principio della par condicio competitorum);
b) l’esclusione dalla gara scatta anche in assenza di espressa previsione della lex specialis, in quanto la normativa è sufficientemente chiara in ordine a tale obbligo, considerando che ai pubblici appalti debbono prendere parte soggetti ragionevolmente informati e normalmente diligenti;
c) i suddetti costi non siano neppure ricostruibili ex post, in sede di verifica di congruità delle offerte, attraverso l’eventuale dimostrazione che il dato era comunque compreso nell’offerta economica, anche se non espressamente indicato: ciò, in quanto i costi dovevano essere espressamente «indicati» e non soltanto considerati o comunque contemplati dai concorrenti.
La ratio dell’obbligo dichiarativo risponde all’esigenza perseguita dal nuovo Codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di consentire alla stazione appaltante di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando in tal modo un pregiudizio alla tutela del lavoro (Consiglio di Stato n. 4502/2024 ).
L’interpretazione della giurisprudenza italiana in merito all’esclusione dalla gara per il mancato rispetto dei citati obblighi, con riferimento all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, è stata considerata dalla Corte di giustizia dell’Unione compatibile con il diritto dell’Unione europea (CGUE, nona sezione, sentenza del 2 maggio 2109, in causa C-309/18). L’obbligo, a pena di esclusione, di indicare separatamente i costi della manodopera discende chiaramente dalle disposizioni citate, che escludono, pertanto, l’applicabilità del soccorso istruttorio in particolare nell’ipotesi in cui le informazioni mancanti riguardino i costi della manodopera.