
Consiglio di Stato, Sez. V, 30.07.2026 n. 6149
19.1. A tale riguardo occorre preliminarmente rammentare che, nelle concessioni di servizi, il giudizio di anomalia presenta caratteri peculiari rispetto agli appalti.
19.2. Come recentemente affermato da questo Consiglio di Stato (ex multis Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2026, n. 2343 con richiamo ad altri precedenti, anche di questa sezione) la verifica di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario prevista dall’art. 185 del d.lgs. n. 36 del 2023 e il giudizio di anomalia disciplinato dall’art. 110 del medesimo decreto costituiscono procedimenti distinti ed autonomi. Mentre la verifica del PEF attiene all’equilibrio economico-finanziario dell’operazione e all’effettiva allocazione del rischio operativo, la verifica di anomalia investe la congruità dell’offerta e l’attendibilità delle sue componenti economiche.
19.2.1. Ed invero nelle concessioni di lavori e servizi la remunerazione degli investimenti compiuti è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio erogato attraverso le opere pubbliche realizzate. La tipologia di rischio imprenditoriale è diversa rispetto a quella del contratto di appalto pubblico poiché nella concessione entra in gioco un elemento imponderabile costituito dalla domanda di prestazioni per il servizio pubblico svolto dal concessionario. In tale quadro il piano economico finanziario svolge la funzione di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. In quanto tale, il piano economico finanziario è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto contrattuale, la cui sostenibilità e adeguatezza è sottoposta alla valutazione dell’amministrazione concedente, al fine di garantire la concreta capacità dell’operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni previste per l’intero arco temporale prescelto (ex multis Cons. Stato, sez. V, 04 febbraio 2022, n. 795).
Come evidenziato in Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2026, n. 2343 cit. “al riguardo, non può sottacersi che, mentre nel vigore del previgente codice del 2016 vi erano stati dubbi iniziali circa l’applicabilità anche alle concessioni delle disposizioni relative all’anomalia delle offerte economiche e della relativa verifica da parte della stazione appaltante, pervenendosi comunque in giurisprudenza, da ultimo, al superamento di un iniziale indirizzo negativo e all’affermazione dell’applicabilità delle dette previsioni, sia pure con i temperamenti del caso, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha definitivamente sciolto ogni incertezza nel senso della applicabilità come desumibile dalla previsione generale di cui all’articolo 13, comma 1 (“Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione”), e dall’assenza di specifiche previsioni di esclusione per le concessioni dell’applicabilità dell’articolo 110, dedicato alla verifica della congruità delle offerte sospette di anomalia nell’affidamento dei contratti di appalto.
Restano, dunque, validi gli indirizzi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa la quale, una volta ritenuto applicabile il subprocedimento di verifica di congruità anche alle procedure di affidamento delle concessioni, si è posta il problema dei caratteri differenziali che tale verifica può assumere in questi casi in considerazione della specificità delle concessioni rispetto agli appalti, che – come è noto – è costituita dalla traslazione del rischio connesso alla realizzazione dell’opera o alla gestione del servizio dal concedente al concessionario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2023, n. 3626)”.
19.3. Secondo l’indicato orientamento giurisprudenziale la verifica di anomalia nelle concessioni presenta margini di discrezionalità e di opinabilità tecnica particolarmente ampi, essendo inevitabilmente caratterizzata da una rilevante componente prognostica concernente l’andamento futuro della gestione e del mercato di riferimento.
19.4. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di questa sezione, il trasferimento del rischio operativo al concessionario non giustifica la sottostima preventiva dei costi, né consente di prescindere dalla verifica della sostenibilità economica delle prestazioni concretamente offerte. Il piano economico-finanziario deve consentire alla stazione appaltante di accertare che tutte le attività proposte trovino adeguata copertura economica e che l’offerta si presenti complessivamente equilibrata già al momento della gara ; in tale ottica il piano economico-finanziario deve dimostrare la concreta capacità dell’operatore di eseguire tutte le prestazioni offerte per l’intera durata della concessione (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2025, n. 7333; 29 aprile 2025, n. 3633; 4 febbraio 2022, n. 795).
19.4.1. Secondo tali coordinate ermeneutiche l’offerta deve dunque essere in equilibrio prescindendo dalla forza economica dell’operatore nel mercato di riferimento, per cui giammai potrebbe essere presentata un’offerta non in equilibrio, facendo riferimento alla possibilità per l’operatore di coprire i costi con gli introiti derivanti da altre concessioni analoghe (come evincibile da Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2025, n. 7333 cit.).
19.5. Pertanto, alla stregua di tali coordinate giurisprudenziali, deve essere rimarcato che nelle concessioni il giudizio di anomalia ha ad oggetto l’attendibilità di una previsione economico-finanziaria complessivamente considerata, fermo restando che la relativa discrezionalità tecnica può essere esercitata solo all’esito di un’adeguata istruttoria (come evincibile da Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2023, n. 3626 che ha respinto le doglianze articolate avendo riguardo all’istruttoria adeguatamente svolta dalla Stazione Appaltante).