
Consiglio di Stato, sez. V, 30.04.2021 n. 3454
Come correttamente osservato dal Tribunale amministrativo regionale in seguito all’istruttoria effettuata con ordinanza n. 498 del 4 giugno 2020, all’esito della quale è stato acquisito il documento in questione, nella fattispecie, non solo vi è la sigla apposta, sia nel frontespizio che nel retro del documento, sul timbro della società, ma la relazione C era inserita insieme alle altre relazioni, tutte regolarmente sottoscritte e che componevano l’offerta tecnica, in busta chiusa e sigillata, in plico chiuso e sigillato presentato da -Omissis-. Le operazioni di gara relative all’apertura della busta B, avvenute in seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti dei concorrenti e consistenti nella verifica del contenuto della busta sulla base di quanto riportato nel disciplinare di gara, avevano proprio lo scopo di garantire che l’offerta tecnica nelle sue diverse componenti non fosse sostituita o modificata, una volta aperta la busta che la conteneva, per alterarne i contenuti dopo aver conosciuto l’offerta dell’altro concorrente.
L’apposizione della controfirma da parte dei commissari di gara in parte del foglio diversa da quella dove è apposto il timbro e la firma o sigla del rappresentante di -Omissis- non può inficiare la finalità soddisfatta delle suddette operazioni di gara. Ed invero: “Non è motivo di esclusione il fatto che la relazione tecnica illustrativa dell’offerta è stata firmata nel frontespizio e non pagina per pagina o, quanto meno, in calce, trattandosi di un esasperato formalismo, a maggior ragione se si considera che i documenti sono raccolti in un unico plico spillato e rilegato, per cui la circostanza che la sottoscrizione sia opposta all’inizio (sul frontespizio), anziché alla fine (in calce), è questione meramente formale e non inficia la primaria funzione della sottoscrizione, che è quella di attestare la provenienza della dichiarazione” (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2019, n. 1413).
RISORSE CORRELATE
- Soccorso istruttorio applicabile all' offerta tecnica per comprovare elementi non essenziali o previsti a corredo documentale (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio per l'offerta tecnica : presupposti legittimanti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Offerta tecnica non firmata digitalmente da tutti i componenti del Raggruppamento - Tesi sostanzialistica - Ammissibilità (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio relativo all' offerta tecnica - Ammissibilità - Condizioni (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Documentazione sottoscritta e presentata unitamente al documento d’identità anzichè con firma digitale - Ammissibilità - Condizioni (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Firma on line o in locale - Pades o Cades - Necessarie indicazioni nel manuale operativo (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Firma digitale dell'offerta: non è sufficiente l'accesso alla piattaforma telematica
- Gara telematica - Offerta priva di firma digitale antecedente al termine di scadenza - Non valutabile (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Offerta - Firma digitale - Soccorso istruttorio - Ammissibilità - Presupposti (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Firma digitale dell’offerta da parte di uno solo degli amministratori - Sottoscrizione parziale - Conseguenze (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Firma elettronica avanzata e qualificata - Firma digitale in formato CADES e PADES - Effetti giuridici nella procedura di gara
- Firma in calce, in apertura o sul frontespizio: sono equivalenti ai fini della certezza sulla provenienza dell'offerta ?
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)