Consiglio di Stato, sez. III, 30.10.2023 n. 9318
11. Con un terzo motivo di appello la società appellante ripropone la domanda di annullamento dell’intera procedura per illegittimità della formula di attribuzione del punteggio economico inversamente proporzionale basata sul prezzo anziché sul ribasso percentuale [la lex specialis di gara stabiliva che il punteggio relativo all’offerta economica sarebbe stato attribuito mediante una formula inversamente proporzionale basata sul prezzo anziché sul ribasso percentuale: “PEx = PEmax*(Pm/Po) dove: PEx = punti da attribuire all’offerta presa in considerazione; Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente; PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile; Pmin = Prezzo più basso offerto in gara”; tale formula non solo non consentirebbe l’attribuzione dell’intero range (da 0 a 30) dei punti messi in palio ma di fatto sterilizzerebbe le differenze tra i ribassi offerti con conseguente appiattimento dei punteggi economici]. Parte appellante richiama, a sostegno della censura, precedenti giurisprudenziali che si sarebbero espressi in tal senso (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2356), pur ammettendo l’esistenza di giurisprudenza di segno diverso.
11.1. In merito il Collegio condivide la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2021, n. 8353; Id., 8 ottobre 2021, n. 6735; da ultimo, sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8641) che ammette il ricorso a tali formule matematiche, finalizzate a ridurre il peso marginale della parte economica ai fini dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; Id., 23 dicembre 2019, n. 8688, 23 novembre 2018, n. 6639), ma a condizione che sia comunque consentita una differenziazione significativa del punteggio delle offerte che hanno un prezzo via via più alto. La prevalente e condivisa giurisprudenza formatasi sul punto ritiene dunque che formule matematiche del tipo di quella adoperata nella procedura per cui è causa non siano manifestamente abnormi e/o irragionevoli perché, sebbene non consentano eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), garantiscono comunque – come è nel caso di specie – un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e al conseguente attribuzione del punteggio. Ed invero nel caso in esame non risulta che la censurata formula matematica abbia impedito la diversificazione proporzionale, in termini non irrilevanti, del punteggio delle altre offerte che hanno proposto un prezzo via via più alto.
RISORSE CORRELATE
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Utilizzo di formule matematiche volte a rendere marginale il peso dell' offerta economica - Legittimità
- Formule matematiche per scoraggiare eccessivi ribassi
- Offerta economica - Doppia formula matematica alternativa - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Formule matematiche per ridurre la competizione sul prezzo (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Formula matematica per assegnazione del punteggio - Va utilizzato tutto il potenziale differenziale per il prezzo - Bilanciamento tra elementi qualitativi ed economici (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Formula matematica per assegnazione punteggio - Espressa individuazione nel bando o lettera di invito - Necessità - Pubblicazione sul portale - Insufficienza (art. 58 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Formule matematiche per la valutazione delle offerte: vanno preventivamente indicate nella lex specialis? La Commissione di gara può scegliere o modificare quelle applicabili?