Secondo quanto evidenziato dall’ANAC (pagina delle FAQ relative a tale servizio), la mancata iscrizione delle Società di ingegneria al Casellario tenuto dalla medesima Autorità rileva soltanto come inadempimento a un obbligo di comunicazione e non ha alcun effetto costitutivo della legittimazione a partecipare alle gare” (cfr. TAR Venezia, 11.03.2020 n. 247; TAR Pescara, n. 259/2018; TAR Trieste, n. 64/2017; TAR Roma, n. 12606/2018; TAR Brescia, n. 215/2019; Consiglio di Stato, n. 426/2016), per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati secondo quanto disposto dall’art. 81 del Codice degli appalti.
Inoltre, il Consiglio di Stato (n. 1730/2019) ha chiarito che “quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, n. 2675/2017), che spetta alla commissione di gara”, mentre “di norma, fatte salve diverse previsioni della legge di gara e comunque fatto salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50 del 2016”.
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- Art. 81, (Documentazione di gara)
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