L’art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/16 testualmente dispone che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
L’art. 36, comma 2, lett. a), puntualizza che, per importi inferiori a € 40.000, può altresì procedersi all’affidamento in via diretta “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Tuttavia, la indizione di una procedura aperta al pubblico -recte- a tutti gli operatori in possesso di determinati requisiti di qualificazione- impone la osservanza dei principi fondamentali del diritto dell’Unione – per certo applicabili a tutte le procedure pubbliche di selezione ed espressamente richiamati peraltro nel citato art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 – di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, economicità (cfr., altresì, art. 4 d.lgs. 50/16).
La osservanza di tali principi non può non passare per il “guado necessitato” costituito dalla preventiva fissazione di regole e principi, benchè non aventi grado di dettaglio stante la natura semplificata della procedura, in grado:
i) da un lato, di orientare in modo non discriminatorio la comparazione tra le offerte e la scelta finale;
ii) dall’altro, di rendere trasparente e conoscibile il processo decisionale in concreto seguito dalla Amministrazione;
Detti principi non risultano rispettati in mancanza della fissazione preventiva del benchè minimo criterio di valutazione ed in assenza, altresì, della indicazione del valore del contratto; ciò che appare:
i) non consentire ex ante ai partecipanti di comprendere sulla base di quali concreti elementi la Stazione Appaltante sceglierà una determinata offerta;
ii) rendere immotivata ed apodittica la determinazione di aggiudicazione.
RISORSE CORRELATE
- Affidamento diretto - Confronto tra offerte non limitato al prezzo più basso - Mix tra economicità e pregio tecnico
- Principio di rotazione ed affidamento diretto ai sensi del Decreto Semplificazioni
- Sotto soglia nel Decreto Semplificazioni : possibile utilizzare procedure ordinarie o comparative - Affidamento diretto puro e mediato : differenze
- Affidamento diretto : la richiesta di preventivi con criteri di selezione non implica esistenza di una procedura di gara
- Affidamento diretto in condizioni di urgenza o di necessità - Presupposti - Differenza con la procedura negoziata diretta (art. 36 , art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento diretto (infra 40.000 euro) - Procedura informale - Non comporta valutazioni tecniche - Invio del preventivo tramite PEC - Non viola il principio di segretezza - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento diretto mediato (preventivi) art. 36 lett. b), dopo Sblocca Cantieri: parere MIT
- Principio di rotazione - Disapplicazione legittima se la Stazione appaltante non effettua un affidamento diretto, né una limitazione degli inviti agli operatori economici che presentano manifestazione di interesse - Specie in caso di utilizzo del minor prezzo - Motivazione - Non occorre (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti di tutte le gare sotto soglia svolte negli ultimi cinque anni dalla Stazione Appaltante - Verifica correttezza procedure per mancato invito o affidamento diretto nei confronti dell'Operatore Economico - Legittimità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi: differenza rispetto a negoziata dopo Sblocca Cantieri
- Procedura negoziata senza bando - Interpretazione - Presupposti - Differenza con affidamento diretto - Obbligo di consultazione di altri Operatori Economici (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)