Affidamento diretto: necessita preventiva fissazione di regole e principi

L’art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/16 testualmente dispone che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
L’art. 36, comma 2, lett. a), puntualizza che, per importi inferiori a € 40.000, può altresì procedersi all’affidamento in via diretta “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Tuttavia, la indizione di una procedura aperta al pubblico -recte- a tutti gli operatori in possesso di determinati requisiti di qualificazione- impone la osservanza dei principi fondamentali del diritto dell’Unione – per certo applicabili a tutte le procedure pubbliche di selezione ed espressamente richiamati peraltro nel citato art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 – di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, economicità (cfr., altresì, art. 4 d.lgs. 50/16).
La osservanza di tali principi non può non passare per il “guado necessitato” costituito dalla preventiva fissazione di regole e principi, benchè non aventi grado di dettaglio stante la natura semplificata della procedura, in grado:
i) da un lato, di orientare in modo non discriminatorio la comparazione tra le offerte e la scelta finale;
ii) dall’altro, di rendere trasparente e conoscibile il processo decisionale in concreto seguito dalla Amministrazione;
Detti principi non risultano rispettati in mancanza della fissazione preventiva del benchè minimo criterio di valutazione ed in assenza, altresì, della indicazione del valore del contratto; ciò che appare:
i) non consentire ex ante ai partecipanti di comprendere sulla base di quali concreti elementi la Stazione Appaltante sceglierà una determinata offerta;
ii) rendere immotivata ed apodittica la determinazione di aggiudicazione.

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