Affidamento diretto (infra 40.000 euro) – Procedura informale – Non comporta valutazioni tecniche – Invio del preventivo tramite PEC – Non viola il principio di segretezza – Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Cagliari, 17.02.2020 n. 101

In questo quadro di riferimento le modalità operative (offerte tramite PEC) previste per l’espletamento della gara “informale”, con base d’asta 15.000 euro, somma suscettibile di “solo aumento”, risultano, a giudizio del Collegio, appropriate e congrue.
L’Amministrazione ha posto in evidenza in giudizio che “a garanzia di assoluta riservatezza va precisato che, secondo i parametri del sistema informatico in uso nell’Amministrazione resistente, sino al momento della protocollazione le PEC non sono in alcun modo visionabili. Ed, infatti, nel caso concreto esse non son state visionate da alcuno consentendo il doveroso rispetto della segretezza delle offerte.”
Inoltre, la stessa ANAC, che è stata coinvolta proprio per l’espressione di un “parere precontenzioso” sul punto, in riferimento a questa gara (su istanza della stessa -Omissis-), ha affermato (cfr. parere del 26.9.2019, doc. 14) che la procedura prevista dall’Amministrazione è legittima, in quanto le modalità attuate non hanno determinato la violazione del “principio di segretezza”.
Specificamente si ritiene che, nel caso di specie, “dato il carattere informale della procedura, l’invio del preventivo tramite pec non appare porsi in violazione del principio di segretezza delle offerte economiche che, come noto, è posto a presidio dell’attuazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, a garanzia “del corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica ed in particolare con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest’ultima viene valutata” (Cons. Stato n. 3287/2016).
E le Linee Guida n. 4 del 26.10.2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019) al par. 4 prevedono che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importi inferiori a 40.000 euro possa avvenire tramite l’affidamento diretto ed in tal caso si possa procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice.
Rappresentando, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, una “best practice anche alla luce del principio di concorrenza”.
Il carattere informale della procedura di affidamento diretto, posta in essere dalla Stazione Appaltante (e preceduta dalla richiesta di tre preventivi), non comportava valutazioni comparative fra offerte tecniche ma un semplice confronto fra le proposte economicamente migliorative attinenti l’importo per il “canone” d’uso , nell’ambito di un contratto “attivo”, con previsione di somme “in entrata” per l’Amministrazione.
In questo peculiare contesto il previsto invio tramite PEC delle offerte risulta ammissibile e legittimo, non avendo tale formulazione inciso profili di tutela, giuridicamente rilevanti, in tema di mantenimento della segretezza delle offerte.

[rif. art. 36 d.lgs. n. 50/2016]