Sospensione degli effetti dell’informativa antimafia conseguente all’ammissione al controllo giudiziario – Retroattività – Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Napoli, 19.02.2020 n. 805

Il giudizio ruota essenzialmente intorno alla questione delle conseguenze sulle procedure di appalto in corso del provvedimento di ammissione al controllo giudiziario di cui al predetto articolo 34 bis degli operatori economici attinti da informativa interdittiva antimafia.
L’art. 80, co. 5 lett. f) del codice dei contratti, contempla espressamente tra i requisiti di partecipazione alle procedure di appalto degli operatori economici, l’assenza di provvedimenti che interdicano alle imprese di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di modo che l’adozione, anche se nel corso di una procedura di evidenza pubblica, di un siffatto provvedimento nei confronti di un partecipante comporta il venir meno di un requisito di partecipazione e l’obbligo della stazione appaltante di escludere l’operatore economico che ne sia stato attinto (cfr. ex multis TAR Campania, sez. I, 10 febbraio 2020, n. 628).
A fronte di tale pacifica regola, l’art. 34 bis, co. 7 del codice antimafia prevede che l’ammissione alla misura del controllo giudiziario “sospende” gli effetti di cui all’art. 94 del medesimo codice ovvero il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, richiamato dall’art. 80 del codice dei contratti.
Ciò premesso, il Collegio, in linea con quanto già rilevato in sede cautelare, ritiene che la sospensione ex lege degli effetti dell’informazione interdittiva a seguito dell’ammissione alla misura del controllo giudiziario non abbia carattere retroattivo, in assenza di un’espressa disposizione che ciò preveda, non potendosi riconnettere, quindi, alla misura dell’ammissione al controllo giudiziario l’obbligo della Amministrazione aggiudicatrice di annullare la precedente esclusione e riammettere alla gara il partecipante, tanto meno di ritirare gli atti che conseguono alla disposta esclusione e, segnatamente, l’aggiudicazione disposta successivamente in favore di un altro operatore economico.
Del resto, una diversa conclusione, introdurrebbe un profondo vulnus alla certezza e speditezza delle procedure di gara, rendendo precari gli atti della procedura adottati dopo l’esclusione disposta per effetto dell’adozione del provvedimento interdittivo e obbligando la stazione appaltante, nel caso in cui l’impresa esclusa sia poi ammessa al controllo giudiziario, a tornare sui propri passi e riattivare il procedimento selettivo a partire dalla fase in cui esso si trovava al momento della disposta esclusione, con una rilevante deroga al principio per il quale i partecipanti alle gare di appalto devono possedere i requisiti di partecipazione per l’intera durata della procedura selettiva (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2015)
Invero, la sospensione degli effetti dell’informativa antimafia conseguente all’ammissione al controllo giudiziario costituisce, invece, un rimedio volto a consentire all’impresa che ne beneficia di partecipare alle procedure di appalto successivamente indette, ma non anche a “sanare” la partecipazione dell’operatore economico la cui partecipazione alla gara a seguito dell’intervenuta perdita dei requisiti nel corso della procedura, deve ritenersi, come visto, irrimediabilmente inficiata