L’accoglimento dell’azione di annullamento della determinazione di aggiudicazione importa poi anche la declaratoria del contratto tra la Stazione appaltante e l’aggiudicataria perfezionatosi, per scambio di corrispondenza commerciale, in data 1° settembre 2022.
Al contrario, non possono trovare accoglimento la domanda di tutela in forma specifica mediante aggiudicazione del contratto e la domanda risarcitoria per equivalente.
Ambedue le domande presuppongono, infatti, che la ricorrente risulti titolare del bene della vita costituito dall’aggiudicazione della procedura e le difese delle due parti in causa si sono polarizzate (soprattutto ai fini del terzo motivo di ricorso) sulla problematica relativa al valore economico dell’offerta della ricorrente ed alla possibilità di considerarla, in qualche modo, “in seconda posizione” ai fini dell’aggiudicazione della procedura.
L’esame degli atti di indizione della “ricerca di mercato preliminare ufficiosa” indetta dall’Amministrazione comunale (…) e tutta la documentazione relativa alla procedura non evidenziano però per nulla la fissazione del criterio dell’offerta più bassa come criterio di aggiudicazione della procedura; la sussistenza di un tale autovincolo non può poi neanche essere desunta, a posteriori, dall’atto di aggiudicazione che anzi evidenzia come l’affidamento alla controinteressata sia stata determinato da un mix tra la valutazione dell’economicità dell’offerta ed il “confronto tecnico economico” tra le offerte (qualcosa di simile al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
Ed in effetti, l’intera discussione originata dal terzo motivo di ricorso, evidenzia come la convenienza dell’offerta della ricorrente dipenda anche da valutazioni in ordine alle prestazioni realmente oggetto di servizio e alle diverse componenti dell’offerta stessa e le stesse argomentazioni articolate dalla ricorrente in ordine al miglior contenuto tecnico della propria offerta (in virtù della presenza dei requisiti fissati dall’AgID) evidenziano assai plasticamente come il confronto concorrenziale tra le offerte non si possa restringere al solo elemento economico.
In definitiva, risulta pertanto evidente come la ricorrente non possa essere automaticamente considerata titolare del bene della vita costituito dall’aggiudicazione e come tale circostanza non possa che discendere dalla rinnovazione del procedimento di valutazione delle offerte nella logica ampiamente discrezionale che è propria degli affidamenti diretti.
RISORSE CORRELATE
- Stipulazione mediante scambio di lettere secondo uso del commercio : applicabile ad affidamento diretto di lavori fino a 150.000 euro e di servizi e forniture fino a 139.000 euro
- Affidamento diretto - Decreto Semplificazioni - Servizi ad alta intensità di manodopera - Importo superiore a 40.000 euro - Criterio Prezzo più basso - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento diretto ai sensi del Decreto Semplificazioni - Non presuppone gara informale , indagini di mercato o consultazioni di operatori economici - Motivazione scelta dell' affidatario - Va indicata nella Determina a contrarre semplificata
- Affidamento diretto nel Decreto Semplificazioni - Pregresse e documentate esperienze analoghe - Riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale
- Affidamento diretto : la richiesta di preventivi con criteri di selezione non implica esistenza di una procedura di gara
- Decreto Semplificazioni : l' affidamento diretto non richiede utilizzo di criteri di aggiudicazione ( neppure per i servizi di ingegneria ed architettura )
- Affidamento diretto ai sensi del Decreto Semplificazioni : procedura e formalità
- Affidamento diretto previa valutazione di preventivi / operatori economici - Natura - Differenza con la procedura negoziata senza bando (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento diretto in condizioni di urgenza o di necessità - Presupposti - Differenza con la procedura negoziata diretta (art. 36 , art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento diretto: necessita preventiva fissazione di regole e principi
- Affidamento diretto (infra 40.000 euro) - Procedura informale - Non comporta valutazioni tecniche - Invio del preventivo tramite PEC - Non viola il principio di segretezza - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)