Non sussiste, del pari, la lamentata violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. per asserito difetto delle condizioni di urgenza che consentirebbero l’affidamento diretto.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito come fino all’importo massimo di € 40.000 previsto del già richiamato comma 2 lett. a) dell’art. 36, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti (si veda, in proposito, il parere reso dal Consiglio di Stato, 13 settembre 2016, n. 1903 sulle linee guida A.N.A.C. in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria). Sicché nel caso dell’art. 36 comma 2 lett. a) si è “in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista dall’art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi all’unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno)” (così T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533).
Ne consegue che, venendo in rilievo nel caso in esame una concessione di servizi di valore certamente inferiore alla soglia di € 40.000 ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., l’Amministrazione Comunale resistente non aveva alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità.
RISORSE CORRELATE
- Affidamento diretto - Confronto tra offerte non limitato al prezzo più basso - Mix tra economicità e pregio tecnico
- Principio di rotazione ed affidamento diretto ai sensi del Decreto Semplificazioni
- Sotto soglia nel Decreto Semplificazioni : possibile utilizzare procedure ordinarie o comparative - Affidamento diretto puro e mediato : differenze
- Affidamento diretto : la richiesta di preventivi con criteri di selezione non implica esistenza di una procedura di gara
- Procedura negoziata senza bando: utilizzo per mancanza di una valida aggiudicazione
- Affidamento diretto: necessita preventiva fissazione di regole e principi
- Affidamento diretto (infra 40.000 euro) - Procedura informale - Non comporta valutazioni tecniche - Invio del preventivo tramite PEC - Non viola il principio di segretezza - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento diretto mediato (preventivi) art. 36 lett. b), dopo Sblocca Cantieri: parere MIT
- Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi: differenza rispetto a negoziata dopo Sblocca Cantieri
- Procedura negoziata senza bando - Interpretazione - Presupposti - Differenza con affidamento diretto - Obbligo di consultazione di altri Operatori Economici (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)
- Art. 63, (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)