Erronea indicazione del prezzo offerto e degli oneri aziendali: è sanabile con il soccorso istruttorio?

Secondo quanto precisato, anche di recente, dal Giudice Amministrativo, non costituisce causa di esclusione la mancata erronea indicazione in cifre ed in lettere del prezzo complessivo offerto, a condizione che non vi siano dubbi, per la Stazione appaltante, nello stimare con certezza l’importo esatto del ribasso offerto dall’operatore economico (TAR Pescara, 15.01.2020 n. 22: nel caso di specie, partendo dall’importo presunto posto a base di gara dalla Stazione appaltante, e sottraendo da quest’ultimo il valore complessivo dell’offerta formulata, è stato possibile ottenere l’esatto importo della proposta economica del concorrente).
La giurisprudenza amministrativa, del resto, si è già espressa positivamente circa l’emendabilità dell’errore materiale riconoscibile anche in riferimento alla formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto senza necessità di attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 11.01.2018, n. 113; id. sez. IV, 06.05.2016, n. 1827; id. sez. III, 21.10.2014, n. 5196; id., sez. III, 27.03.2014, n. 1487; TAR Roma, 03.07.2018, n. 7361; TAR Bari, 18.06.2018, n. 887; TAR Venezia, 07.02.2019, n. 179), si che a maggior ragione potrebbe invocarsene l’applicazione anche quanto all’erronea indicazione degli oneri aziendali (TAR Pescara, n. 22/2020 cit.).

[rif. art. 83 d.lgs. n. 50/2016]

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