TAR Firenze, 25.01.2018 n. 130
Nel caso di specie emerge una palese discordanza tra quanto indicato dalla ricorrente con l’offerta economica e quanto indicato dalla stessa nel relativo dettaglio e nei chiarimenti presentati all’Amministrazione.
Trattasi di discordanza che non è spiegabile sulla base di un errore di calcolo riconoscibile, e che nemmeno trova giustificazione nei chiarimenti forniti dall’interessata alla stazione appaltante.
Il Collegio osserva sul punto che tale discordanza è già di per sé motivo di incertezza assoluta sull’offerta e che comunque la contraddittorietà delle indicazioni date è ancora più evidente se si considera che l’importo di cui all’offerta economica è comprensivo di tutti i costi di sicurezza, mentre l’importo desumibile dal dettaglio dell’offerta economica e confermato in sede di chiarimenti non include gli oneri di sicurezza.
Pertanto, la differenza tra i due importi offerti (rispettivamente esposti nell’offerta economica e nel relativo dettaglio), se computati entrambi al lordo oppure al netto dei costi di sicurezza, è ancora più ampia.
Per tali ragioni trova applicazione l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui esclude dalla possibilità del soccorso istruttorio le irregolarità essenziali riguardanti l’offerta e legittima quindi l’estromissione dalla gara dell’offerta economica di incerto contenuto. Invero, risultano ostativi all’ammissione della società istante il principio della parità tra i concorrenti ed il generale principio dell’autoresponsabilità, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di errori commessi nella formulazione dell’offerta (si veda TAR Toscana, I, 16.06.2017, n. 835, riguardante un analogo caso di incertezza di contenuto dell’offerta economica).
Alla stregua delle circostanze fattuali emerse, della citata norma legislativa e di tali principi l’Amministrazione era tenuta ad escludere la ricorrente dalla procedura selettiva, non rilevando nel caso di specie un errore materiale di immediata percezione ed essendovi un insanabile contrasto tra l’offerta economica ed il relativo dettaglio.
RISORSE CORRELATE
- Offerta economica - Errore materiale - Rettifica e soccorso istruttorio - Differenza - Possibilità - Limiti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Erronea indicazione del prezzo offerto e degli oneri aziendali: è sanabile con il soccorso istruttorio?
- Soccorso istruttorio - Attivazione della procedura - Principi (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica - Correzione - Soccorso istruttorio - Condizioni (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica - Punteggio - Effetto appiattimento - Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica – Soccorso istruttorio – Applicabilità – Limiti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - File .pdf presente nel sistema per l'offerta economica - Mancato utilizzo - Esclusione - Inapplicabile soccorso istruttorio (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Discrepanza tra offerta economica espressa in numeri ed in lettere - Consulenza grafologica - Correzione o soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio limitato ad un solo elemento dell’offerta economica - Legittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica illeggibile: è applicabile il soccorso istruttorio?
- Offerta economica non rispondente alle prescrizioni di gara - Indeterminatezza - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Art. 46)
- Offerta economica difforme rispetto alle previsioni del bando, inapplicabilità del soccorso istruttorio - Esclusione, legittimità (Art. 46)
- Contenuto dell’offerta economica, incertezza sul ribasso percentuale offerto, causa di esclusione, sussiste (Art. 46)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)