
Consiglio di Stato, sez. V, 22.11.2017 n. 5445
Nel verbale la Commissione giudicatrice dava atto dei rilievi formulati dalla seconda classificata ed evidenziava, altresì, che a seguito della procedura espletata e terminata con l’aggiudicazione provvisoria, in sede di determina di approvazione dei verbali, l’addetto alla lettura delle offerte notava come “l’offerta in lettere non fosse chiaramente leggibile per la pessima grafia”. Vista la nota pervenuta da parte della seconda classificata, la Commissione riteneva, pertanto, di dover appurare tale circostanza e di rivedere il foglio riportante l’offerta economica. Emergeva, pertanto, che, mentre era chiaramente intellegibile l’offerta espressa in numeri (11,60%), effettivamente si denotava, ictu oculi, “poca intellegibilità della offerta riportata in lettere, dovuta a grafia poco chiara, che può prestarsi a lettura poco univoca da parte dei membri della Commissione”. All’esito dell’esame espletato, la Commissione, ritenendo che non si versasse in un’ipotesi di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, bensì di poca intellegibilità di quanto reso in lettere e a mano libera rispetto a quanto reso in numeri, confermava l’aggiudicazione provvisoria.
Il Collegio rileva come la Commissione giudicatrice fosse pervenuta ad un’autonoma valutazione soggettiva circa la leggibilità dell’offerta economica e che tale valutazione sia corretta ed esente dai vizi riscontrati nella decisione di primo grado: ciò anche in ragione di quanto provato dall’appellante mediante la consulenza grafologica di parte, nella quale si dimostra in modo puntuale come la dicitura contenuta nell’offerta economica corrisponda a “undicipercentovirgolasessanta” e sia, pertanto, identico al ribasso percentuale espresso in numeri. La Commissione non aveva, difatti, espresso un giudizio di totale ed oggettiva incomprensibilità del ribasso percentuale espresso in lettere, bensì aveva riscontrato esclusivamente una scarsa intellegibilità e poca chiarezza della grafia, superabile e di fatto superata con una più attenta lettura del manoscritto, in tal modo ricostruendo la volontà chiaramente espressa dall’offerente, senza alcuna necessità di eterointegrazione della medesima: e ciò ha fatto sulla base dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e di prevalenza della sostanza sulla forma, costituendo il profilo in questione mero vizio formale.
In applicazione dei medesimi principi sopra richiamati, deve altresì ritenersi che l’inversione dei lemmi “virgola sessanta per cento”, effettuata dalla Commissione, in luogo della dicitura riportata dall’offerente “undici per cento virgola sessanta” sia riconducibile ad un’ipotesi di mera correzione di errore materiale, e non integri un caso di soccorso istruttorio volto ad un’inammissibile integrazione dell’offerta economica indeterminata.
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