Effetti dei chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante

SeA no name miniTAR Genova, 29.08.2014 n. 432
(senetenza integrale)
(estratto)
L’Amministrazione resistente precisa che, nella fattispecie, non era richiesta la presentazione di un vero e proprio progetto esecutivo delle opere da realizzare o di una variante in senso tecnico, bensì di elaborati contenenti l’illustrazione delle migliorie tecnico-costruttive e funzionali proposte dai concorrenti, per i quali risultava conseguentemente sufficiente la sottoscrizione del concorrente.
Analoga posizione assume la difesa della controinteressata la quale precisa ulteriormente che l’eventuale richiesta di veri e propri elaborati progettuali avrebbe inficiato l’intera procedura di gara, siccome relativa a lavori già puntualmente definiti nel progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante.
Le precisazioni dell’Amministrazione non considerano, però, il contenuto della e-mail inviata all’impresa ricorrente il 19 febbraio 2014, con la quale, in risposta a specifica richiesta di chiarimenti, l’Autorità Portuale precisava che “… il progetto deve essere sottoscritto da un progettista abilitato, l’indicazione del nominativo del progettista nell’istanza di partecipazione è a discrezione dell’offerente”.
La stessa stazione appaltante, perciò, ha indicato all’odierna ricorrente, la quale aveva chiesto se la gara prevedesse “la presentazione di un progetto esecutivo”, l’esigenza che gli elaborati progettuali fossero sottoscritti da un professionista abilitato.
Fermo restando che la difesa dell’Amministrazione non contesta l’autenticità del suddetto documento elettronico né la competenza del soggetto che lo ha formato, si rileva come detti chiarimenti, non essendo stati pubblicati né altrimenti resi conoscibili agli altri concorrenti, non possano considerarsi perfettamente pariordinati alle previsioni della legge di gara ovvero integrativi delle sue prescrizioni.
La lex specialis, peraltro, risultava formulata in modo impreciso e si prestava ad incertezze interpretative, non essendo chiaro se la formula lessicale ivi utilizzata per indicare i documenti dell’offerta tecnica (“elaborati descrittivi del progetto esecutivo”) individuasse o meno un progetto in senso tecnico (come tale indefettibilmente necessitante della sottoscrizione di un professionista abilitato).
In tale situazione di obiettiva incertezza, la risposta della stazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti formulata da un concorrente costituisce, per consolidato orientamento giurisprudenziale, una sorta di interpretazione autentica, con cui l’amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale dapprima non perfettamente intelligibile, precisando le previsioni della lex specialis (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5296; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 marzo 2013, n. 120; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 7 ottobre 2013, n. 2236).
Ne deriva che gli elaborati dell’offerta tecnica dovevano essere sottoscritti da un professionista iscritto al pertinente albo professionale, come avvenuto nel caso della ricorrente, e che la mancanza di tale essenziale requisito imponeva l’esclusione dalla gara dell’offerta poi risultata aggiudicataria.

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