Commissione giudicatrice – Competenza – Impugnazione della nomina – Onere probatorio (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 30.10.2019 n. 7446

Quanto alla competenza del Presidente nominato, qui basta richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la competenza della Commissione può ritenersi concretamente soddisfatta allorchè due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato Sez. V n. 3921/2018 e n. 5694/2017; Sez. III n. 5670/2015). (…)
E’ pur vero che i vizi relativi alla composizione della Commissione [rif. art. 77 d.lgs. n. 50/2016] debbono farsi valere – giusto quanto sopra chiarito – solo all’esito dell’aggiudicazione a terzi. [1]
Tuttavia, quando il vizio specifico è quello dell’incompetenza dei membri della Commissione, ed esso è fatto valere ex post quale vizio che ridonda sull’aggiudicazione, il ricorrente dovrebbe quanto meno individuare un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta.

[NOTE] [1] sul punto anche TAR Venezia, 30.10.2019 n. 1173: secondo la prevalente giurisprudenza nelle gare pubbliche l’atto di nomina della Commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l’onere dell’immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale.
La nomina dei componenti della Commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene effettivamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V 9 gennaio 2019 n. 193; sez.. III, 11 maggio 2018 n. 2835, sez. V 16 gennaio 2015 n. 92): prima di quel momento la lesione non può dirsi né certa né attuale, ben potendo la Commissione giudicatrice, la cui legittima composizione è messa in dubbio dal concorrente, valutare favorevolmente la sua offerta.

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