Comunicato del Presidente del 30.10.2019
Poteri dell’Autorità in materia di accertamento e sanzione delle fattispecie di pantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, ha stabilito la competenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all’accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che spettano all’Autorità Nazionale Anticorruzione i previsti poteri sanzionatori. Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all’Autorità individuano nell’Anac il soggetto che ha il compito di assicurare, all’esito dell’accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l’adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.
L’Autorità intende provvedere ad adeguare il proprio Regolamento del 29 marzo 2017 (Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari) all’orientamento espresso dal Supremo Consesso.