Consiglio di Stato, sez. V, 05.11.2019 n. 7539
L’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”.
Detto principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160 in cui, trattando proprio delle procedure negoziate previste dall’art. 36 cit. per gli appalti sotto soglia, è stato affermato: “Contrasta con il favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa all’amministrazione e tuttavia, il sacrificio della massima partecipazione che deriva dal consentire la presentazione dell’offerta ai soli operatori economici invitati è necessitato dall’esigenza di celerità, essa, poi, non irragionevole in procedure sotto soglia comunitaria; quanto, invece, alla scelta dell’amministrazione il contrappeso è nel principio di rotazione”); esso ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755).
In questa ottica non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943; sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524; sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854).
Se è vero che l’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 50 cit. rimette alle Linee guida ANAC di indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti – e che le Linee guida n. 4 nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 prevedevano (al punto 3.6) che “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” – non può tuttavia dubitarsi che tale prescrizione va intesa nel senso dell’inapplicabilità del principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. Diversamente opinando, stridente ed inconciliabile sarebbe il contrasto contenuto nel medesimo paragrafo delle citate Linee Guida laddove è precisato che “Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.In conclusione deve ragionevolmente ammettersi che il fatto oggettivo del precedente affidamento impedisce alla stazione appaltante di invitare il gestore uscente, salvo che essa dia adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto, in deroga al principio generale di rotazione, a rivolgere l’invito anche all’operatore uscente.
RISORSE CORRELATE
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- Rotazione ? Dipende dalla natura della procedura. Differenza tra negoziata in senso stretto e procedura comunque aperta al mercato
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- Procedura negoziata "sotto soglia" - Previo Avviso pubblico per manifestazione di interesse e senza restrizione degli inviti - Equivale a procedura aperta - Principio di rotazione - Non opera (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Disapplicazione legittima se la Stazione appaltante non effettua un affidamento diretto, né una limitazione degli inviti agli operatori economici che presentano manifestazione di interesse - Specie in caso di utilizzo del minor prezzo - Motivazione - Non occorre (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Non opera in caso di indagine di mercato senza limitazione degli inviti - Invito al gestore uscente - Non occorre motivazione specifica (art. 36 d.lgs. n. 50/2016; Linee Guida n. 4)
- Principio di rotazione - Non applicazione - In caso di indagine di mercato senza limitazione degli inviti (art. 36 d.lgs. n. 50/2016; Linee Guida n. 4)
- Principio di rotazione - Non si applica in caso di affidamento tramite procedure ordinarie o aperte al mercato (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- MEPA - Rotazione - Invito RDO al gestore uscente - Illegittimità - Anche a seguito di avviso pubblico (art. 36 , art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento del contratto a titolo di risarcimento, in forma specifica, del danno derivante da illegittima applicazione del principio di rotazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Obbligatorietà - Gestore uscente - Rileva il precedente contratto indipendentemente dalla procedura di affidamento (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Applicazione - Anche in caso di previo avviso pubblico di manifestazione di interesse ed indagine preliminare di mercato - Gestore uscente - Partecipazione spontanea - Irrilevanza (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Principio di rotazione - Gare che richiedono una diversa qualificazione - Non trova applicazione; 2) Operatore economico non invitato ma venuto a conoscenza della procedura - Offerta - Ammissibilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Principio di Rotazione - Invito al gestore uscente - Eccezionalità - Omessa motivazione - Illegittimità - Conseguenze - Scorrimento della graduatoria (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
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