TAR Napoli, 28.10.2020 n. 4909
La valutazione di idoneità delle offerte, come l’attribuzione dei punteggi, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili (cfr. Cons. di Stato, III, n. 330/2020).
Più puntualmente, il Consiglio di Stato ha precisato che, a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria, in astratto idonee a superare la c.d. prova di resistenza, e tanto più, aggiunge il Collegio, ove prospettanti la doverosità della sua esclusione, ferma l’impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo, i limiti del sindacato giurisdizionale si fermano ad un “sommario, essenziale, esame delle stesse”, dal quale “si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto” (cfr. Cons. di Stato, VI, n. 6753/2020).
RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Commissari - Punteggio identico - Legittimità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Valutazioni della Commissione di gara: entro quali limiti si possono impugnare innanzi al Giudice Amministrativo?
- Commissione giudicatrice: può disporre la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione ?
- Commissione giudicatrice - Valutazione delle offerte - Mancata corrispondenza tra verbale ed attività effettivamente svolta (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione di gara - Valutazione delle offerte - Discrezionalità tecnica - Insindacabilità
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)