Voti dei singoli Commissari – Verbalizzazione – Principi (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Bari, 25.06.2018 n. 934

In assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice (art. 77 d.lgs. n. 50/2016) – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 08.09.2015 n. 4209 , sez. IV, 16.02.2012, n. 810sez. III, 13.10.2017, n. 4772).