Consiglio di Stato, sez. V, 21.05.2018 n. 3033
Allorquando nè lex specialis, né i criteri di massima per l’attribuzione dei punteggi stabiliscono che debbano essere esternati e verbalizzati i giudizi emessi da ciascun singolo Commissario, trova correttamente applicazione la massima giurisprudenziale secondo cui nelle “gare pubbliche non sussiste l’obbligo della specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, trattandosi di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale” (Cons. Stato, Sez. V, 14/2/2018, n. 952; Sez. III, 8/9/2015, n. 4209; Sez. IV, 16/2/2012, n. 810).
RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Valutazione collegiale finale - Verbalizzazione giudizi dei singoli Commissari - Non occorre
- Adunanza Plenaria CdS : attribuzione del punteggio, assorbimento del coefficiente nella decisione finale della Commissione di gara e confronto a coppie
- Verbalizzazione postuma, o in unico verbale, delle operazioni di gara - Possibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggi dei singoli Commissari - Formalità interna - Verbalizzazione - Punteggio complessivo (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Valutazione delle offerte - Mancata corrispondenza tra verbale ed attività effettivamente svolta (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Voti dei singoli Commissari - Verbalizzazione - Principi (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Voti assegnati dai singoli Commissari: quando è necessario indicarli nel verbale di gara?
- Offerta - Valutazione - Attribuzione punteggio unico anzichè punteggi singoli per ogni componente della Commissione di gara - Illegittimità - Conseguenze
- La Commissione giudicatrice ha l'obbligo di fornire una motivazione minuziosa relativamente al punteggio attribuito?
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)