Anomalia dell’offerta – Giustificazioni fondate sui ribassi risultanti da preventivi dei subappaltatori – Ammissibilità – Condizioni (art. 97 d.lgs n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 25.07.2019 n. 5259

Ciò precisato deve evidenziarsi che lo scrutinio della correttezza e legittimità della nuova verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria [ndr, art. 97 d.lgs. n. 50/2016] non può che essere effettuato sulla esclusiva scorta dei principi generali in materia elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui:
– nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (Cons. Stato, III, 6 febbraio 2017, n. 514; V, 17 novembre 2016, n. 4755;);
– il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, e che pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (Cons. Stato, III, 29 gennaio 2019, n. 726; V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978);
– la valutazione di congruità di una offerta deve essere globale e sintetica, in quanto “ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell’anomalia dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente e dunque la sua complessiva attendibilità”, con la conseguenza che “l’esclusione dalla gara necessita la prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato A.P., 29 novembre 2012, n. 36; Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148) sicché eventuali inesattezze su singole voci devono ritenersi irrilevanti: ciò che conta è l’attendibilità dell’offerta e la sua idoneità a fondare un serio affidamento per la corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, V, 18 dicembre 2018, n 7129; 29 gennaio 2018, n. 589);
– al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 269; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242; III, 22 gennaio 2016, n. 211; 10 novembre 2015, n. 5128).
(…)
Si rammenta al riguardo che il concorrente di una gara pubblica, al fine di giustificare la congruità dell’offerta, può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile indicate inizialmente nell’offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad un’offerta diversa rispetto a quella iniziale, essendo invece ammissibile la modifica delle giustificazioni (da ultimo, Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1538).
(…)
Del resto la giurisprudenza ammette la possibilità di produrre in sede di verifica dell’anomalia preventivi dell’impresa fornitrice con valore probante delle condizioni particolarmente vantaggiose spuntate dal concorrente di una gara pubblica (da ultimo, Cons. Stato, V, 8 aprile 2019, n. 2281; 7 giugno 2017, n. 2736).
Alle stesse conclusioni si perviene anche tenendo conto della più rigorosa giurisprudenza di cui alla sentenza 25 luglio 2018, n. 4537 della Sezione, che, dando atto dell’ammissibilità, in linea di massima, delle giustificazioni fondate sui ribassi risultanti da preventivi dei subappaltatori, esige che essi siano corredati a loro volta da giustificazioni.
Infatti, in applicazione di tale indirizzo alla fattispecie e in vista delle sue evidenti finalità, che tendono, per un verso, a conferire garanzia alla congruità dei prezzi praticati e, per altro verso, a non sottrarre una parte della prestazione al vaglio di sostenibilità della stazione appaltante, nonché fatti i debiti mutamenti conseguenti al fatto che si verte in tema di acquisti e non di lavorazioni, non può non rilevarsi che, come emerge dagli atti di causa, i preordini in parola sono stati accettati dal fornitore con comunicazione del 26 settembre 2017, con gli effetti di cui all’art. 1326 Cod. civ., sicchè non può dirsi, come sostiene l’appellante, che i preordini sono sempre revocabili.