
L’esponente deduce l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che, avendo esperito una procedura ristretta in economia ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non avrebbe dovuto invitare alla gara in esame il gestore uscente del medesimo servizio medio tempore eseguito in favore della stessa Stazione Appaltante, in applicazione del principio della “rotazione” nella aggiudicazione delle forniture sotto soglia di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016.
Controdeducono le resistenti che “il principio di rotazione, sulla scorta di quanto espressamente precisato dall’ANAC, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.Ritiene il TAR che per i contratti sotto soglia, l’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che l’affidamento debba avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese.
Secondo orientamento consolidato, cui non sussistono ragioni per discostarsi, sussiste l’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), conseguentemente l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (ex multis: TAR Roma n. 1115/2018; TAR Venezia n. 320/2018; TAR Catanzaro n. 1007/2018).
In proposito, ha precisato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il principio di rotazione deve essere inteso in termini di obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia”, al fine di tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio (C. di St. 2079/2018; C. di St. 5854/2017).
Recependo il convincimento dei giudici di Palazzo Spada, l’ANAC con le Linee Guida n. 4 del 2016, aggiornate al correttivo del 2017, ha confermato l’obbligo di applicazione del principio in esame e la possibilità di reinvito del gestore uscente solo con una motivazione in grado di dimostrare le particolari condizioni di mercato che giustificano la deroga, sostenute dall’ esecuzione senza criticità del lavoro, servizio o fornitura gestiti in precedenza e dalla dimostrazione della competitività in termini di prezzo dell’ operatore economico.
L’Anac ha ammesso, comunque, che la rotazione possa non essere applicata quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Dal quadro normativo e giurisprudenziale esposto, deriva che, per evitare la contaminazione e l’elusione del principio di rotazione, la partecipazione del gestore uscente deve essere strettamente avvinta alla concorrenzialità pura.(Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha formalmente – e sostanzialmente – esperito una procedura ristretta in economia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016: invero, ha limitato, sin dalla prima fase della procedura, la possibilità di far pervenire la manifestazione di interesse a partecipare ai soli operatori che fossero iscritti al portale denominato “Acquisti in rete P.A.”.
Di fatto, i non iscritti a detto portale non hanno potuto partecipare alla procedura in esame. Non si sono realizzati, dunque, i presupposti (procedura ordinaria o aperta al mercato, ndr.) per la configurabilità della concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario . Tanto è vero che sono state esclusi 4 dei 10 operatori economici che avevano manifestato il proprio interesse a partecipare, nonostante non iscritti nell’elenco de quo).
RISORSE CORRELATE
- MEPA - Aggiudicazione - Comunicazione ai concorrenti - Sostituita dalla pubblicazione sulla piattaforma (art. 76 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione : non si applica se previsto invito a tutti gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione in caso di controllo societario o di "riconducibilità" (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione – Gestore uscente – Applicazione - Anche se individuato con gara aperta - Eccezione (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Obbligo di escludere il gestore uscente - Non sussiste (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Esclusione del gestore uscente - Anche se individuato con precedente gara aperta (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Sotto soglia - Clausola di automatica esclusione del gestore uscente - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Necessaria soltanto in caso di limiti agli inviti o di prequalificazione - Esclusione gestore uscente o invitato precedente - Non risponde all'interesse pubblico (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - MEPA - Partecipazione consentita a tutti gli operatori economici abilitati - Equivale a procedura aperta - Derogabilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata MEPA senza limitazione degli inviti - Rotazione - Non è applicabile (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata "sotto soglia" - Previo Avviso pubblico per manifestazione di interesse e senza restrizione degli inviti - Equivale a procedura aperta - Principio di rotazione - Non opera (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Non può costituire ulteriore causa di esclusione - Rileva il numero di operatori economici che hanno effettivamente chiesto di partecipare alla gara - Necessità di garantire concorrenza e contenimento della spesa pubblica (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Disapplicazione - Soltanto in caso di procedura aperta - Linee guida n. 4 - Interpretazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- MEPA - Rotazione - Invito RDO al gestore uscente - Illegittimità - Anche a seguito di avviso pubblico (art. 36 , art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento del contratto a titolo di risarcimento, in forma specifica, del danno derivante da illegittima applicazione del principio di rotazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Obbligatorietà - Gestore uscente - Rileva il precedente contratto indipendentemente dalla procedura di affidamento (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Applicazione - Anche in caso di previo avviso pubblico di manifestazione di interesse ed indagine preliminare di mercato - Gestore uscente - Partecipazione spontanea - Irrilevanza (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Principio di Rotazione - Invito al gestore uscente - Eccezionalità - Omessa motivazione - Illegittimità - Conseguenze - Scorrimento della graduatoria (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Principio di rotazione - Gestore uscente - Invito - Ipotesi di non perfetta omogeneità tra prestazioni in affidamento e quelle già espletate (art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Gestore uscente - Principio di rotazione - Finalità - Mancata applicazione - Rimedi - Impugnazione - Termini (art. 29 , art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Invito al gestore uscente - Legittimità in caso di affidamento tramite procedure ordinarie o aperte - Applicazione Linee Guida n. 4 (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione negli appalti pubblici: disciplina, interpretazione ed applicazione
- Principio di rotazione: cinque sentenze applicative (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione e Linee Guida ANAC n. 4: quando è consentito l'invito al gestore uscente ?
- Contratti sotto soglia - Principio di rotazione - Divieto di invito al gestore uscente (art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti sotto soglia - Rotazione degli inviti e degli affidamenti - Applicazione - In caso di procedure ordinarie o aperte al mercato - Linee Guida ANAC n. 4 (art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Settori speciali - Principio di rotazione - Applicazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Rotazione - Divieto assoluto di invito al gestore uscente - Non sussiste - Linee Guida ANAC n. 4 - Mero atto amministrativo non vincolante (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione: comporta esclusione del gestore uscente - Linee Guida ANAC n. 4 - Derogabilità - Previa pubblicazione avviso per manifestazione d'interesse: non rileva - Applicabilità alle concessioni di servizi (art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Carattere relativo - Strumentalità rispetto a garanzia di massima partecipazione e concorrenza (art. 30 , 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Invito del gestore uscente - Condizioni (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti - Contratti sotto soglia - Ratio ed applicazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)