Dichiarazioni cumulative sui requisiti di ordine generale – Applicabilità del soccorso istruttorio (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Lecce, 28.04.2017 n. 669

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale nelle gare d’appalto l’obbligo di dichiarare l’assenza dei pregiudizi penali è da considerarsi assolto dal legale rappresentante dell’impresa anche riguardo ai terzi, compresi i soggetti cessati dalla carica, specie quando la legge di gara non richieda la dichiarazione individuale di detti soggetti (v. da ultimo T.A.R. Calabria Catanzaro, I, 21 luglio 2016, n. 1575 che richiama T.a.r. Lazio Roma, III quater, n. 6682/2012 e Cons. St., n. 1894/2013); in ogni caso trattasi di irregolarità per cui può operare il soccorso istruttorio, non essendo in presenza di un vizio tale da non consentire l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione ai sensi del citato comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 (T.A.R. Sicilia Catania, III, 2 febbraio 2017, n. 234).