Secondo la giurisprudenza, l’analisi delle referenze bancarie richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara, è volta a comprovare il possesso della solidità economica e finanziaria dell’operatore e per tale ragione, anche se conseguite a seguito di soccorso istruttorio, esse sono ammissibili nella misura in cui attestino l’esistenza di un rapporto instaurato con l’istituto bancario in un periodo antecedente la partecipazione alla gara (v. Consiglio di Stato , sez. V , 15/05/2019 , n. 3151 e sez. V, 10 aprile 2019, n. 2351). Tenuto conto della funzione che le suddette tipologie di documentazione assolvono, si ammette pacificamente che le carenze in ordine alle referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione (Consiglio di Stato, sez. V, 10/04/2019 n. 2351; Consiglio di Stato, sez. III, 03/08/2018 n. 4810; T.A.R. Latina, 23/02/2018 n. 88; Consiglio di Stato, sez. V, 21/06/2017 n. 3032).
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Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs 50/2016, le S.A. assegnano – ai fini della produzione dei documenti necessari al soccorso istruttorio – un termine “non superiore a dieci giorni”. Secondo la giurisprudenza, il rispetto di tale termine è imposto a pena di decadenza da parte delle concorrenti invitate al soccorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29/05/2019, n. 3592, secondo cui il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda; v. anche Consiglio di Stato, sez. V, 24/01/2019 n. 604; T.A.R. Milano, sez. IV, 17/10/2018 n. 2323).
Tuttavia, mentre la perentorietà del termine riguarda l’adempimento da parte della concorrente, deve ritenersi che – proprio in quanto il termine è a tutela della celerità dell’istruttoria e quindi a tutela principalmente dell’interesse della S.A. – laddove le esigenze di celerità e di spedito svolgimento della gara lo consentano, è possibile che la S.A. assegni un termine più ampio, a patto che non sia violata la par condicio tra i concorrenti (e dunque sia garantito a tutti il medesimo intervallo di tempo maggiorato e siano rispettati i limiti oggettivi dell’istituto).
RISORSE CORRELATE
- Referenze bancarie : sufficiente indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra Cliente ed Istituto bancario (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
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- Raggruppamento temporaneo - Dichiarazione cumulativa degli oneri della sicurezza - Non occorre indicazione per ogni impresa - Referenza bancaria unica - Sufficienza (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio: tre sentenze applicative (garanzia provvisoria, referenze bancarie, termine del procedimento) (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie successive alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta: è attivabile il soccorso istruttorio?
- Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Mezzi di prova alternativi (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: è attivabile il soccorso istruttorio?
- Referenze bancarie - Contenuto difforme rispetto alla lex specialis - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità - Errore indotto - Irrilevanza - Mezzo di prova alternativo - Possibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Limiti; 2) Iscrizione nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella oggetto di gara - Va riferita a tutte le imprese del Raggruppamento - Necessario che l'impresa risulti attiva (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Ammissione di altro concorrente, rito superaccelerato; 2) Onere di tempestiva impugnazione del Bando, condizioni; 3) Soccorso istruttorio in ordine alle referenze bancarie (art. 29 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: forma e contenuto (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: funzione, contenuto, interpretazione, limiti della discrezionalità della Stazione appaltante
- Referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati: un'impresa che non sia in grado di presentarle può essere comunque ammessa alla gara?
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)