Consiglio di Stato, sez. III, 03.08.2018 n. 4810
E’ noto che le referenze bancarie sono uno dei mezzi di prova (art. 83 d.lgs. n. 50/2016) attraverso cui le imprese si qualificano sul piano economico-finanziario. Quale mezzo di prova la referenza bancaria costituisce uno strumento finalizzato a dimostrare se i requisiti in questione sussistano nel caso di specie. Quindi, nell’ipotesi in cui la referenza prodotta dall’impresa concorrente non si riveli idonea a questo scopo, perché quanto ivi attestato non sia ritenuto sufficiente dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima è tenuta a soccorrere l’impresa mediante l’ampio potere di regolarizzazione previsto dal codice dei contratti (Consiglio di Stato, sez. V, 21.06.2017 n. 3132).
Il deposito di una sola referenza (in luogo di due come previsto dalla lex specialis, ndr) deve essere giustificato con l’attestazione “formale” delle ragioni per le quali ne è prodotta una soltanto. In doverosa osservanza di tale prescrizione del disciplinare la Commissione – avvalendosi della possibilità prevista per l’ipotesi di produzione di una sola referenza bancaria (“l’Ente appaltante potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’integrazione con altra documentazione ritenuta idonea a certificare la capacità economica e finanziaria della concorrente”) – ha domandato alla concorrente di integrare la produzione con copia dei bilanci delle annualità 2014-2016 che, come previsto nella Parte I dell’allegato XVII del Codice dei contratti pubblici, possono essere richiesti, in alternativa alle referenze bancarie e ad una dichiarazione concernente il fatturato globale, per comprovare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria.
RISORSE CORRELATE
- Referenze bancarie : sufficiente indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra Cliente ed Istituto bancario (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie : formalità ed idoneità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie : interpretazione del requisito (art. 86 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento temporaneo - Dichiarazione cumulativa degli oneri della sicurezza - Non occorre indicazione per ogni impresa - Referenza bancaria unica - Sufficienza (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie – Soccorso istruttorio – Termine perentorio più ampio – Ammissibilità – Condizioni (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio: tre sentenze applicative (garanzia provvisoria, referenze bancarie, termine del procedimento) (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti speciali - Mezzi di prova diversi da quelli previsti dal Codice - Nullità (art. 83 , Allegato XVII d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie successive alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta: è attivabile il soccorso istruttorio?
- Referenze bancarie: è attivabile il soccorso istruttorio?
- Referenze bancarie - Contenuto difforme rispetto alla lex specialis - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità - Errore indotto - Irrilevanza - Mezzo di prova alternativo - Possibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Limiti; 2) Iscrizione nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella oggetto di gara - Va riferita a tutte le imprese del Raggruppamento - Necessario che l'impresa risulti attiva (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: forma e contenuto (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: funzione, contenuto, interpretazione, limiti della discrezionalità della Stazione appaltante
- Referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati: un'impresa che non sia in grado di presentarle può essere comunque ammessa alla gara?
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)