Consiglio di Stato, sez. V, 17.03.2022 n. 1936
Le “idonee referenze bancarie” devono essere intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili.
Per orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, e per la loro idoneità è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario. Le stesse vanno considerate “idonee” qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, e all’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. In ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione (cfr. Cons. Stato, V, 8 maggio 2020, n. 2910; III, 3 agosto 2018, n. 4810; III, 27 giugno 2017, n. 3134; IV, 15 gennaio 2016, n. 108).
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
- Referenze bancarie : sufficiente indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra Cliente ed Istituto bancario (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie : interpretazione del requisito (art. 86 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie – Soccorso istruttorio – Termine perentorio più ampio – Ammissibilità – Condizioni (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio: tre sentenze applicative (garanzia provvisoria, referenze bancarie, termine del procedimento) (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie successive alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta: è attivabile il soccorso istruttorio?
- Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Mezzi di prova alternativi (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: è attivabile il soccorso istruttorio?
- Referenze bancarie - Contenuto difforme rispetto alla lex specialis - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità - Errore indotto - Irrilevanza - Mezzo di prova alternativo - Possibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Limiti; 2) Iscrizione nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella oggetto di gara - Va riferita a tutte le imprese del Raggruppamento - Necessario che l'impresa risulti attiva (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: forma e contenuto (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: funzione, contenuto, interpretazione, limiti della discrezionalità della Stazione appaltante
- Referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati: un'impresa che non sia in grado di presentarle può essere comunque ammessa alla gara?
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)