Regolarità fiscale – Istanza di rateizzazione del debito tributario entro il termine di presentazione dell’offerta – Insufficienza – Occorre che il procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole (art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 24.11.2016 n. 4960

Si osserva al riguardo che anche la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui ai fini dell’integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g) del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), non è sufficiente che, entro il termine di presentazione dell’offerta, sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario, ma occorre invece che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole.
Deve pertanto ritenersi che non sia ammissibile la partecipazione alla procedura di gara del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione (in tal senso – ex multis –: Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3375; id., V, 7 aprile 2015, n. 1769).
Si tratta di statuizioni che questo giudice di appello ha reso anche all’indomani dell’entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per l’economia) convertito dall’art. 1, comma 1, l. 9 agosto 2013, n. 98, il quale – secondo l’opposta tesi dell’appellante – rappresenterebbe una sorta di ‘spartiacque’ all’indomani del quale non potrebbero più trovare applicazioni i principi enunciati dalla richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria. (…)
Al riguardo è sufficiente richiamare l’orientamento (dal quale non si rinvengono ragione effettive dal quale discostarsi) secondo cui il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente soltanto qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo e non anche nelle ipotesi – quale quella che qui ricorre – in cui l’iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta.
L’orientamento in parola prende le mosse dalla premessa maggiore (qui condivisa) secondo cui la stessa presentazione dell’istanza di rateizzazione rappresenta una admissio in ordine alla sussistenza dell’insoluto fiscale, in tal modo palesandone il carattere di definitività.
A sua volta, il provvedimento che accorda la dilazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell’obbligazione originaria (in tal senso: Cons. Stato, IV, 22 marzo 2013, n. 1633).
L’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica pertanto la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del Codice civile.
Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate (in tal senso: Cons. Stato, Ad. Plen. 20 del 2013, cit.).

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