Con Delibera del Presidente Anac 16.11.2016 è stata segnalata la presenza di un refuso nel testo delle Linee guida n. 1/2016 e proposta la sostituzione del punto 2.1 nella parte III (Indicazioni operative), par. 2, (omissis), con il seguente:
«2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sara’ precisato meglio oltre) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Cio’ nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cosi’ come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012.»
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