Offerte pari a zero – Divieto – Ratio (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 30.07.2019 n. 10081 

Il disciplinare di gara, nell’affermare che non sono ammesse offerte pari a zero, alluda con evidenza all’ipotesi di un’offerta complessivamente priva di utile, e non anche a quella che, ancorché composta da più sottovoci una delle quali risulti tale, esponga, come quella proposta dalla controinteressata, un valore economico.
Ciò in quanto la ratio del divieto posto dalla lex specialis, per quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, deve essere individuata o nella inattendibilità di una offerta che non preveda alcun utile per l’operatore economico (TAR Lazio sez. III, 30 giugno 2015, n.8744) ovvero nella impossibilità di applicare la formula matematica eventualmente prevista (Consiglio di Stato sez. III, 1 aprile 2016, n. 1307).
Ha, inoltre, condivisibilmente affermato sul punto il TAR Trentino-Alto Adige – Bolzano, sez. I, 10 giugno 2015, n.186, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, che: “in un appalto di fornitura, non può inferirsi dal prezzo zero indicato per una o alcune voci dell’intera offerta economica, in via assoluta e generale, che la medesima sia per ciò stesso da considerare gratuita e dunque inammissibile perché lesiva del principio di onerosità e comunque inaffidabile. Il problema dell’ammissibilità di un’offerta economica pari a zero per una o alcune delle voci che la compongono va esaminato alla luce delle sue implicazioni nel caso concreto, dovendosi verificare, di volta in volta, se essa sia compatibile con la struttura impressa alla specifica gara dalla sua lex specialis, consentendo in particolare l’operatività della formula matematica per l’attribuzione del punteggio ivi prevista, se essa sia rispettosa della par condicio dei concorrenti non alterando la competizione tra i medesimi con artificiose manipolazioni dei valori di prezzo, idonee a influire in modo deteriore sulla valutazione delle offerte avversarie e, ancora, se essa sia da considerarsi affidabile perché nel complesso vantaggiosa per il concorrente e dunque congrua rispetto ai prezzi di mercato.”
Nel caso di specie, alla luce del tenore letterale della lex specialis, risulta con chiarezza che quella per la quale l’aggiudicataria ha indicato come prezzo “zero” sia solo una specificazione esplicativa di una parte dell’offerta economica la quale, dovendosi leggere nel complesso delle voci da cui è composta, va considerata esclusivamente nel suo valore globale, così come la stazione appaltante ha correttamente ritenuto.
La stessa peraltro, oltre a consentire incontestatamente l’applicazione della formula matematica per l’attribuzione del punteggio, non è neppure risultata oggetto della verifica di congruità prescritta dall’art. 97 comma 3 d.lgs. 50/2016, così che risultano fugati eventuali dubbi circa la relativa affidabilità.

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