Offerta condizionata – Inammissibilità – Predeterminazione dei criteri – Funzione – Divieto di integrazione ex post da parte della Commissione (Art. 83 , D.Lgs. n. 163/2006)

TAR Milano, 21.04.2016 n. 750

Malgrado quanto precede, l’offerta tecnica della controinteressata non ha tuttavia nominativamente identificato il coordinatore dalla stessa prescelto, limitandosi invece ad assumere l’impegno futuro di metterlo a disposizione in sede di esecuzione dell’appalto, ciò che è stato ritenuto legittimo dalla Commissione, secondo cui “i requisiti indicati nell’offerta tecnica, devono essere intesi quale impegno a garantire una figura professionale in possesso di quanto dichiarato”, assegnando alla stessa il massimo punteggio.
II) Il ricorso è fondato atteso che, come sopra evidenziato, la lex specialis ed i chiarimenti resi dalla stazione appaltante erano inequivoci nel richiedere che i concorrenti individuassero un coordinatore, dovendo infatti allegare i titoli posseduti dal medesimo, ai fini della relativa valutazione da parte della commissione, ciò che precludeva conseguentemente alla stessa l’esame dell’offerta della controinteressata, che non ha invece indicato alcun nominativo al quale correlare i titoli oggetto di valutazione. (…)
La promessa della controinteressata di reperire in futuro una figura in possesso dei titoli e dell’esperienza dichiarati, per la quale ha ricevuto il punteggio massimo, anziché indicare la stessa in sede di gara, da un lato, ha dato luogo ad un indebito vantaggio in suo favore, avendo sostanzialmente potuto fruire di un arco temporale maggiore per la presentazione dell’offerta rispetto al termine previsto dalla lex specialis, addossando inoltre arbitrariamente sulla stazione appaltante il rischio che, per qualsivoglia motivo, detto coordinatore non venga in concreto reperito.
Per giurisprudenza costante, nelle gare pubbliche, la predeterminazione da parte della stazione appaltante dei criteri di aggiudicazione ha la funzione di evitare che gli stessi possano essere confezionati ex post, atteso che, in attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza, è vietata l’introduzione di ulteriori elementi di valutazione delle offerte rispetto a quelli indicati nella lex specialis, ovvero la loro modifica, come avvenuto nel caso di specie (C.S., Sez. V, 6.5.2015 n. 2267).